Cassazione Civile, Ordinanza n. 21443/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
Un produttore agricolo ha agito per ottenere la condanna dell'organismo pagatore al pagamento di una somma trattenuta sull'importo dell'aiuto alla produzione corrisposto per l'annata olearia 2003/2004, con richiesta anche di interessi, rivalutazione e spese. Nel giudizio di merito l'ente aveva eccepito difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice ordinario, difetto di legittimazione passiva e infondatezza della domanda; il Tribunale aveva poi ritenuto legittima la trattenuta. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) carenza di ius postulandi del difensore dell'ente, sostenendo l'obbligo di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; 2) erronea ritenuta non prescrizione del credito dell'ente, assumendo invece applicabile una prescrizione quadriennale; 3) e 4) erronea affermazione della ripetibilità del credito dell'ente e della legittimità della compensazione/trattenuta sui pagamenti successivi, con richiamo alla disciplina europea e alla dedotta impignorabilità; 5) erronea distribuzione dell'onere della prova sul quantum, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto gravare sull'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, per AGEA, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è solo facoltativo e non obbligatorio. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che il diritto di ripetere il contributo era soggetto a prescrizione decennale e non quadriennale. Ha qualificato manifestamente infondati i motivi terzo e quarto, rilevando che il recupero degli aiuti indebiti mediante trattenuta/compensazione con contributi comunitari successivi è consentito e che la disciplina sull'impignorabilità non impedisce il recupero da parte dell'organismo pagatore; ha inoltre evidenziato un difetto di autosufficienza del motivo. Ha infine respinto il quinto motivo, osservando che il Tribunale aveva già spiegato che AGEA aveva effettuato un riallineamento della produzione ammessa al beneficio e un recupero pro quota degli aiuti, con conseguente correttezza della valutazione sul quantum e sull'onere probatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
"mera facoltà -e non l'obbligo - di avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato"
per AGEA il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non è obbligatorio, ma solo facoltativo
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di ius postulandi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 2, quarto comma, d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165
prevede, per AGEA subentrata ad AIMA, la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
fondamento dell'inammissibilità del primo motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 3 Regolamento CEE n. 2988/1995
il regolamento prevede la prescrizione quadriennale, ma consente agli Stati membri di fissare termini più lunghi
art. 73 Regolamento CEE n. 796/2004
richiamato dal ricorrente in tema di ripetizione/recupero di aiuti comunitari e trattenuta su pagamenti successivi
applicato come termine decennale di prescrizione del diritto dell'ente a ripetere il contributo
art. 3, comma 5, L. n. 231/2005
richiamato come indice della compatibilità nel nostro ordinamento della compensazione con contributi comunitari
art. 3 Reg. CE n. 1788/2003
richiamato quale base dell'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari
non ostacola, secondo la Corte, il fenomeno della compensazione impropria nei recuperi di aiuti indebiti
richiamato dal ricorrente per l'onere della prova sul quantum, ma la censura è stata respinta
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2697 c.c. sulla valutazione della prova
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per l'AGEA il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non è obbligatorio, ma facoltativo; la doglianza sulla carenza di ius postulandi del difensore dell'ente è quindi inammissibile se contrasta con un orientamento consolidato.
- In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il diritto dell'organismo pagatore alla ripetizione può essere soggetto al termine ordinario decennale, quando l'ordinamento interno preveda un termine più lungo rispetto a quello quadriennale di matrice euro-unitaria.
- La trattenuta sui pagamenti successivi o la compensazione con contributi comunitari è legittima quando sia funzionale al recupero di somme indebitamente erogate dall'organismo pagatore; la disciplina sull'impignorabilità delle somme non impedisce tale recupero.
- La compensazione impropria, quale meccanismo di regolazione contabile tra poste reciproche, non è preclusa dall'art. 1246 c.c. nei casi di recupero di aiuti indebitamente corrisposti.
- Chi contesta il quantum di un recupero disposto dall'ente pagatore deve dedurre in modo autosufficiente le circostanze rilevanti e superare la ricostruzione contabile posta a base della decisione di merito; altrimenti il motivo è infondato o inammissibile.
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