Cassazione Civile, Ordinanza n. 10117/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva chiesto l'insinuazione al passivo per Euro 285.000 a titolo di compensi per prestazioni professionali asseritamente svolte in favore della società poi fallita. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale perché il contratto di consulenza e collaborazione prodotto risultava privo di data certa e, comunque, mancava prova sufficiente dello svolgimento dell'attività dedotta: nessuna adeguata documentazione e capitoli di prova testimoniale ritenuti generici. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2704 c.c. per avere il Tribunale escluso che la data certa potesse desumersi tramite prova testimoniale e dal partitario dei pagamenti; nullità/illogicità della decisione per avere ignorato alcuni capitoli di prova; omesso esame di fatti decisivi; erronea dichiarazione di inammissibilità di altri capitoli per genericità; ulteriore nullità per mancato ordine di esibizione documentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: la mancanza di data certa del contratto e, comunque, la mancata prova dell'attività di consulenza e collaborazione. Le censure rivolte alla seconda ratio sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il merito e perché i capitoli di prova non erano decisivi né specifici; la censura sul partitario è stata dichiarata inammissibile per novità; una volta cadute le censure contro la seconda ratio, quelle contro la prima sono rimaste prive di interesse. Inoltre, anche nel merito la prova testimoniale non poteva supplire alla mancanza di data certa della scrittura privata, e il diniego dell'ordine di esibizione non era sindacabile in cassazione, essendo strumento discrezionale e residuale, nel caso motivatamente negato per natura esplorativa. Condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La mancanza di data certa della scrittura privata non può essere superata mediante prova testimoniale della mera data di sottoscrizione; la prova storica o critica del momento di redazione non costituisce fatto equipollente idoneo a conferire obiettiva certezza alla data del documento.
art. 98 legge fall.
Disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore avverso il rigetto dell'insinuazione.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; se le censure contro una di esse sono inammissibili o infondate, difetta interesse a coltivare quelle contro le altre.
- La prova testimoniale non può essere utilizzata per colmare la mancanza di data certa di una scrittura privata, poiché la dimostrazione del momento di redazione o di sottoscrizione non equivale alla prova legale richiesta dall'art. 2704 c.c.
- La censura per omessa ammissione di prova testimoniale è ammissibile solo se la prova non ammessa è decisiva in senso stretto, cioè idonea a dimostrare circostanze tali da travolgere con certezza la ratio decidendi; prove generiche o riferite a un lungo arco temporale non soddisfano tale requisito.
- Il diniego dell'ordine di esibizione documentale, quale mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia negato per finalità esplorativa e la parte ricorrente non si confronti con tale autonoma motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →