Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sub-vettore)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto internazionale su strada di cinque colli affidati da una società mittente a un vettore originario per la consegna a un destinatario in Turchia. La merce non giungeva a destinazione nei tempi attesi e risultava poi smarrita a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore cui il trasporto era stato subappaltato. Il mittente chiedeva il risarcimento del danno al vettore originario, deducendo responsabilità per perdita della merce e colpa grave del vettore, con richiesta di condanna per l’importo corrispondente al valore della spedizione; il vettore chiamava in garanzia il sub-vettore. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di titolarità della pretesa; la Corte d’appello invece riconosceva la legittimazione attiva del mittente ma confermava il rigetto nel merito, ritenendo non provata la colpa grave del vettore e quindi applicabile il limite risarcitorio convenzionale. In cassazione il sub-vettore denunciava la mancata pronuncia della Corte d’appello sulle spese del secondo grado in suo favore, sostenendo che, essendo stata respinta la domanda del mittente che aveva determinato la chiamata in garanzia, le spese avrebbero dovuto gravare su quest’ultimo; il mittente ricorreva incidentamente lamentando il diniego di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la ritenuta insussistenza della prova della colpa grave del vettore; il vettore originario proponeva ricorso incidentale condizionato sulla legittimazione attiva del mittente, ma tale ricorso veniva poi ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente alla questione delle spese del giudizio di appello: cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società mittente a rifondere al sub-vettore le spese del secondo grado, ritenendo che, quando la chiamata in garanzia sia resa necessaria dalle tesi dell’attore poi risultate infondate, le spese del terzo chiamato vadano poste a carico dell’attore soccombente. Rigetta il ricorso incidentale del mittente, confermando che l’esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire all’inerzia probatoria della parte e che la colpa grave del vettore internazionale, ai fini dell’esclusione del limite convenzionale di responsabilità, deve essere provata in concreto. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del vettore originario. Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico solidale della mittente e del vettore originario in favore del sub-vettore, mentre quelle tra i due ricorrenti incidentali sono compensate.
Norme richiamate
il rimborso delle spese processuali del terzo chiamato in garanzia può gravare sull’attore quando la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi da lui sostenute, poi risultate infondate.
richiamato nel motivo principale sulle spese, ma la decisione si fonda soprattutto sull’art. 91 c.p.c. e sulla regola della soccombenza.
richiamato nel motivo principale per lamentare l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di appello.
l’ordine di esibizione è misura eccezionale, non utilizzabile per supplire all’inerzia della parte nella ricerca della prova; presuppone che il documento non sia altrimenti acquisibile e sia indispensabile.
richiamato nel ricorso incidentale del mittente insieme alle norme sulla valutazione delle prove.
richiamato nel ricorso incidentale del mittente per censurare la valutazione probatoria della Corte territoriale.
richiamato nel ricorso incidentale del mittente per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
richiamato dal mittente quale base della responsabilità del vettore per perdita della merce affidata.
richiamato per sostenere la responsabilità illimitata del vettore in caso di colpa grave, oltre il limite ordinario di responsabilità.
richiamato nel ricorso incidentale del vettore originario sulla legittimazione attiva del mittente.
richiamato nel ricorso incidentale del vettore originario sulla titolarità della pretesa risarcitoria.
art. 13 Convenzione CMR
richiamato nel ricorso incidentale del vettore originario; il testo lo collega alla legittimazione attiva del mittente nel trasporto internazionale di merci.
art. 29 Convenzione CMR
la responsabilità del vettore è illimitata solo in presenza di colpa equiparabile al dolo secondo la legge del giudice adito; la colpa grave va provata in concreto.
art. 31 Convenzione CMR
richiamato dal terzo chiamato per eccepire la giurisdizione del giudice italiano e l’asserita competenza del giudice olandese.
art. 32 Convenzione CMR
richiamato dal terzo chiamato per eccepire la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti.
richiamato dal mittente nel secondo motivo per contestare l’applicazione del limite di responsabilità nel trasporto internazionale.
richiamato dal mittente nel secondo motivo per contestare il limite di responsabilità e sostenere l’illimitatezza del risarcimento in caso di colpa grave.
richiamato dal mittente nel secondo motivo come parametro di correttezza e buona fede nell’adempimento del rapporto di trasporto.
richiamato dal mittente nel secondo motivo come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Massime di principio
- Nel trasporto internazionale di merci, la responsabilità illimitata del vettore per perdita della merce presuppone la prova concreta di una colpa grave equiparabile al dolo; non basta la sola dimostrazione dell’evento dannoso o dell’incidente stradale.
- L’esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di iniziativa probatoria della parte; richiede che il documento non sia acquisibile aliunde e che sia indispensabile alla prova del fatto dedotto.
- Quando la chiamata in garanzia del terzo sia resa necessaria dalla domanda dell’attore poi risultata infondata, le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico dell’attore soccombente, anche se quest’ultimo non abbia formulato domande dirette contro il terzo.
- In materia di riparto delle spese, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla domanda di rifusione proposta dalla parte vittoriosa; l’omessa statuizione su tale capo integra vizio denunciabile in cassazione.
- La valutazione della sussistenza della colpa grave del vettore e dell’applicabilità del limite convenzionale di responsabilità appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Nel trasporto internazionale, il limite convenzionale di responsabilità resta applicabile finché non sia provata, in concreto, una condotta del vettore o dei suoi ausiliari connotata da straordinaria e inescusabile imprudenza o da mancata osservanza della minima diligenza.
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