Cassazione Civile, Ordinanza n. 13978/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una persona fisica aveva intimato precetto di pagamento a una banca per euro 1.432,05 sulla base di un assegno circolare asseritamente insoluto. La banca aveva proposto opposizione al precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. Il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che nel corso del giudizio il titolo di credito fosse stato sottoposto a sequestro penale e la relativa provvista fosse stata pagata all'amministratore giudiziario, con condanna della parte intimante alle spese. Il tribunale aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: (1) errata applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il tribunale dichiarato cessata la materia del contendere nonostante il titolo fosse efficace al momento della notifica del precetto; (2) violazione dell'art. 55 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che il sequestro avrebbe dovuto comportare solo sospensione dell'efficacia del precetto e del diritto di procedere esecutivamente, non cessazione della materia del contendere, con condanna della banca opponente alle spese per soccombenza virtuale; (3) ulteriore doglianza sulla necessità di una richiesta concorde delle parti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e sull'asserita natura soltanto provvisoria del sequestro del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata non sulla validità originaria del precetto ma sulla sopravvenuta perdita di efficacia del titolo e del relativo interesse alla decisione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito, e comunque infondata nel merito: l'art. 55 d.lgs. n. 159/2011, anche se applicabile, consente la sola sospensione delle procedure esecutive già in corso e vieta l'inizio di nuove procedure; qui non era ancora iniziata alcuna esecuzione forzata, essendovi solo il precetto, e inoltre il pagamento della provvista all'amministratore giudiziario aveva definitivamente caducato il diritto di procedere ad esecuzione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la cessazione della materia del contendere discende oggettivamente dal venir meno dell'interesse a decidere, senza necessità di una domanda congiunta delle parti, e perché il tribunale non aveva valorizzato il solo sequestro, ma anche l'avvenuto pagamento e la conseguente inesigibilità del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Sono richiamati come base dell'opposizione proposta dalla banca contro il precetto.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Norma invocata nei motivi di ricorso per denunciare errori di diritto.
omessa valutazione di una circostanza determinante
Norma invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le censure non rispettano i limiti del motivo di legittimità.
artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'apprezzamento delle risultanze processuali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza o soccombenza virtuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per evidenziare che la questione nuova sulla sospensione del precetto non era stata adeguatamente dedotta e localizzata negli atti.
La Corte osserva che, anche se applicabile, disciplina la sospensione delle sole procedure esecutive già in corso e vieta l'inizio di nuove procedure; non giustifica la sospensione dell'efficacia del precetto in assenza di pignoramento.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un fatto che elimini definitivamente l'interesse di entrambe le parti alla decisione, anche se non vi sia richiesta concorde in tal senso.
- In materia di opposizione a precetto, il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo per effetto di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio rende priva di utilità la decisione sia sul diritto di procedere ad esecuzione forzata sia sulla regolarità degli atti pre-esecutivi.
- Una disciplina che vieta l'inizio di nuove procedure esecutive e sospende solo quelle già pendenti non consente di parlare di sospensione dell'efficacia del precetto quando non sia ancora iniziata alcuna esecuzione forzata.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto e che non risultino trattate nei gradi di merito, pena l'inammissibilità della censura.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non dipende dalla mera provvisorietà di un sequestro del titolo, ma dalla verifica complessiva della sopravvenuta caducazione del credito e dell'impossibilità di una futura esecuzione basata su quel titolo.
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