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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32684/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili: 1) la decisione della Corte d'appello di rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'escussione della coniuge Abbondanza Daniela (violazione dell'art. 603 c.p.p. e travisamento della prova); 2) la configurabilità dei reati omissivi di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (mancata sussistenza del dolo, dato il non repentino allontanamento e la presenza di altra persona in grado di prestare soccorso); 3) la mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante la lieve entità delle lesioni e il risarcimento assicurativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto della rinnovazione istruttoria perché la causa era decidibile allo stato degli atti e la valutazione della credibilità della persona offesa e dei riscontri istruttori era sufficiente; il presunto travisamento della prova non è stato dimostrato. Sul secondo motivo ha confermato che sussisteva il dolo: l'imputato era consapevole dell'incidente e del bisogno di soccorso (per le discussioni avute e le richieste della vittima) e il suo allontanamento senza fornire dati né chiamare aiuto è compatibile con volontarietà dolosa; inoltre, la censura è in parte inammissibile perché non sollevata in appello. Sul terzo motivo ha condiviso la valutazione del merito che ha escluso la particolare tenuità, motivando con l'atteggiamento aggressivo dell'imputato, l'entità non trascurabile delle lesioni e l'assenza di comportamenti risarcitori o resipiscenza idonei a deporre per la non punibilità; il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice non è stato ritenuto sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00; le condanne di merito (reati ex art. 189, commi 6 e 7) restano efficaci secondo le modifiche già operate in appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 189, commi 6 e 7

    Le fattispecie omissive (inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza) richiedono il dolo: la Corte ha ritenuto che la volontarietà fosse desumibile dall'essere l'imputato consapevole dell'incidente e dall'allontanamento senza fornire soccorso o dati identificativi

  • cod. proc. pen., art. 603

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; l'appello può rinnovare solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La Corte ha giudicato corretta la valutazione di decidibilità allo stato degli atti e quindi legittimo il diniego

  • cod. proc. pen., art. 507

    Riferimento all'escussione di testi nel dibattimento; la Corte ha posto rilievo sulle dichiarazioni rese in contraddittorio in primo grado come elemento credibile

  • cod. proc. pen., art. 606

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i vizi dedotti (violazione di legge, travisamento della prova, vizio di motivazione) sono stati analizzati e ritenuti infondati o, se non prospettati in appello, inammissibili

  • cod. pen., art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede un giudizio complessivo sull'offesa e sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per applicarla, richiamando criteri consolidati di giurisprudenza

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità dell'offesa; la Corte ha richiamato che, ai fini dell'art. 131-bis, è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti e li ha applicati per escludere la tenuità

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiesta di sintesi conforme all'art. 173 disp. att. c.p.p.; utilizzata per la formulazione del ricorso e della motivazione

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e la somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene la causa decidibile allo stato degli atti; il rigetto è sottratto al sindacato di legittimità se la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per decidere
  • Il vizio di "travisamento della prova" in cassazione è riconoscibile solo se la decisione di merito si fonda su prove inesistenti o su un risultato probatorio oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; contrastare la valutazione del merito non implica automaticamente accoglimento in Cassazione
  • Per i reati omissivi di cui all'art. 189 d.lgs. 285/1992 è necessario il dolo: il comportamento dell'investitore consistente nell'allontanarsi consapevolmente dal luogo senza fornire dati o soccorso può integrare il requisito soggettivo
  • Questioni non sollevate nel gravame (appello) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; ciò limita il sindacato di legittimità su punti non trattati nel giudizio di appello
  • L'applicazione dell'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis) è valutata in concreto e comparativamente: la presenza di lesioni non trascurabili, un atteggiamento aggressivo o la mancanza di comportamenti risarcitori/resipiscenti può escluderla, mentre il solo risarcimento assicurativo non è di per sé determinante
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se non imputabile a colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma equitativa alla Cassa delle ammende

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