Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava il rilascio di un immobile detenuto senza titolo e la domanda riconvenzionale della detentrice volta a far accertare l'usucapione del bene, oltre a una richiesta di indennità per asserito arricchimento senza causa in suo favore. La corte d'appello aveva confermato la condanna al rilascio e il rigetto della riconvenzionale, ritenendo non provati i presupposti dell'usucapione e dell'arricchimento ingiustificato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita errata qualificazione della domanda originaria delle attrici come azione di restituzione anziché di rivendicazione, lamentando anche omessa pronuncia sulla eccezione di mancata prova della proprietà da parte delle attrici. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 2697 e 948 c.c., sostenendo che, ove si trattasse di azione di rivendicazione, gravava sulle attrici l'onere rigoroso di provare la proprietà del bene, onere che la corte avrebbe illegittimamente invertito. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che tali questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata e che la ricorrente non aveva indicato, come necessario, in quali atti dei precedenti gradi le avesse dedotte, dichiarando perciò inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure sulla qualificazione della domanda, sulla prova della proprietà e sulla distribuzione dell'onere probatorio introducevano questioni non esaminate nella sentenza impugnata; in assenza di specifica allegazione della loro tempestiva deduzione nei gradi di merito e dell'indicazione puntuale degli atti in cui erano state prospettate, la censura non era scrutinabile in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro di denuncia della violazione di legge processuale e del vizio di motivazione/decisione dedotti in ricorso.
Invocato per censurare un asserito difetto di motivazione/decisione della sentenza impugnata.
Richiamato come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio relativo alla proprietà dell'immobile.
Richiamato quale norma sostanziale sull'azione di rivendicazione e sul necessario onere probatorio del proprietario attore.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non sono scrutinabili questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averle tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- Chi propone ricorso per cassazione ha l'onere di indicare in modo puntuale in quale atto del giudizio precedente abbia formulato la questione su cui fonda la censura, così da consentire alla Corte il controllo ex actis.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge o di omessa pronuncia non può prescindere dalla verificazione che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e sia stata oggetto della decisione impugnata.
- La mancanza di specifica allegazione sulla precedente deduzione della questione comporta l'inammissibilità del motivo, senza esame del merito delle doglianze sulla qualificazione della domanda o sulla ripartizione dell'onere della prova.
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