Cassazione Civile, Ordinanza n. 23535/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino dominicano ha impugnato davanti al giudice di pace il decreto con cui il prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale. L'opposizione era stata rigettata con ordinanza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 13, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente escluso rilievo ai legami familiari in Italia senza considerare che la madre era cittadina italiana, che l'intero nucleo familiare risiedeva in Italia e che egli era comproprietario di un immobile con madre e fratello; ha inoltre denunciato l'omesso esame dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, lamentando che la pericolosità sociale fosse stata affermata in modo apodittico, sulla base di condanne e denunce pregresse, senza alcuna verifica concreta e attuale della pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in sede di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve valutare in concreto la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia e i legami con il Paese di origine, senza limitarsi a constatare l'assenza di convivenza con coniuge o parente italiano entro il secondo grado. Ha inoltre ribadito che la pericolosità sociale dello straniero va accertata in modo concreto e attuale, considerando complessivamente la personalità e la condotta di vita, e non solo i precedenti penali o l'esistenza di condanne e denunce. Perciò ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al giudice di pace di Siena, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
In sede di espulsione e di opposizione al decreto espulsivo occorre considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine; tali criteri si applicano caso per caso anche al giudizio oppositivo.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Il mero dato della mancata convivenza con parente entro il secondo grado o con coniuge italiano non esaurisce la valutazione dei legami familiari rilevanti ai fini dell'espulsione.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Non introduce una presunzione automatica di pericolosità idonea a precludere il soggiorno; la pericolosità deve essere valutata in concreto e all'attualità.
artt. 4, 5 e 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati dal ricorrente per contestare l'omessa valutazione concreta della pericolosità e dei presupposti ostativi al soggiorno o all'espulsione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prospettata erronea valutazione della pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
Richiamato a tutela della vita familiare, quale parametro da considerare nella valutazione dell'espulsione.
artt. 29, 30 e 31 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela dei rapporti familiari e del nucleo familiare.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dei collegamenti con il Paese d'origine, non potendo limitarsi a criteri formali come la sola convivenza con un familiare italiano.
- I criteri previsti dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, pur nati per il ricongiungimento familiare, operano anche nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, quale parametro di giudizio caso per caso.
- La pericolosità sociale dello straniero non può essere desunta automaticamente da precedenti penali, denunce o condanne pregresse, ma richiede un accertamento attuale e concreto fondato su una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita.
- La motivazione del provvedimento di convalida o rigetto dell'opposizione all'espulsione è insufficiente se non dà conto degli elementi decisivi dedotti dall'opponente e normativamente rilevanti ai fini della verifica dei presupposti espulsivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →