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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23644/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti di due professionisti. La società ha dedotto che il dottore commercialista, incaricato della gestione fiscale, aveva compensato crediti d’imposta maturati in anni precedenti, ma aveva omesso di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello CVS entro il termine previsto per conservare il beneficio, senza avvertire la cliente della necessità dell’adempimento; ciò avrebbe determinato il recupero del credito mediante cartelle esattoriali e il pagamento da parte della società di somme per complessivi euro 62.798,76. La società ha inoltre imputato a un secondo professionista di averla poi rassicurata sulla possibilità di annullare le cartelle senza attivarsi efficacemente. Il Tribunale aveva accolto la domanda contro entrambi i convenuti, condannandoli in solido. In appello, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità del secondo professionista e ha ridotto la condanna del commercialista a euro 48.059,06. Il commercialista ha quindi proposto ricorso principale con dieci motivi, tutti sostanzialmente diretti a contestare l’accertamento di fatto sulla sussistenza del rapporto professionale, sull’avvenuta compensazione, sul nesso causale tra omesso invio del modello CVS e danno, sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, oltre che su alcune norme tributarie richiamate per escludere il diritto al credito. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando sia la riduzione del quantum operata in appello sia l’esclusione della responsabilità del secondo professionista, deducendo anche violazioni di giudicato e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del commercialista, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi perché diretti a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, oppure formulati in modo generico, non autosufficiente o non pertinente rispetto ai vizi denunciabili in cassazione. Ha altresì rigettato il ricorso incidentale della società, dichiarandolo inammissibile per difetto di autosufficienza sia quanto alla censura sulla riduzione del risarcimento sia quanto alla pretesa formazione del giudicato sulla responsabilità del secondo professionista. La Corte ha compensato le spese tra i ricorrenti per reciproca soccombenza e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova a valutazione vincolata; non se si contesta soltanto il modo in cui ha esercitato il prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato se il ricorrente si limita a contestare l’idoneità delle prove o a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio; la norma è pertinente solo in caso di errata ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura degli indizi e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza denunciare un vero errore di sussunzione delle presunzioni.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è sufficiente che la parte la reputi sintetica o non condivisibile, quando consenta comunque il controllo dell’iter decisorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È rispettato quando la motivazione, pur concisa, raggiunge il minimo costituzionale e rende comprensibile la decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito o a contestare l’accertamento del nesso causale.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    La parte non può introdurre in cassazione censure fondate su documenti o argomenti che presuppongano una nuova valutazione dei fatti di appello, specie se si assume apoditticamente che la Corte li abbia considerati inammissibili o ignorati.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente: deve contenere la descrizione del fatto processuale e sostanziale necessaria a comprendere la doglianza senza dover consultare altri atti.

  • art. 369 c.p.c.

    Il mero deposito dell’atto non sostituisce l’onere di riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante ai fini dell’autosufficienza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei casi in cui sia applicabile la disciplina dell’appello confermativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 12 novembre 2002 n. 253

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insussistenza del diritto al credito d’imposta e quindi del nesso causale, ma la censura è stata ritenuta fattuale e non scrutinabile in cassazione.

  • art. 62, comma 1, lett. a), l. 27 dicembre 2002 n. 289

    Richiamato dal ricorrente per contestare la spettanza del credito d’imposta e la legittimità della compensazione, ma senza incidere sulla valutazione di inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo giudizio di merito: i motivi che mirano a rivalutare prove, indizi e documenti sono inammissibili quando non denunciano uno specifico vizio di legittimità.
  • La violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza: non basta contestare l’apprezzamento delle prove o il peso assegnato ad alcune di esse.
  • La deduzione di violazione dell’articolo 2697 c.c. non può essere utilizzata per censurare la valutazione del materiale istruttorio; occorre un effettivo errore nella distribuzione dell’onere della prova.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente o non consente il controllo logico della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è ammissibile quando, in realtà, si contesta la ricostruzione del fatto o si chiede una diversa valutazione del nesso causale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la mera indicazione del documento o il suo deposito non sostituiscono la necessaria riproduzione del suo contenuto rilevante per la doglianza.
  • Per contestare l’introduzione di un novum in appello occorre confrontare in modo puntuale il contenuto delle difese di primo grado con quello del motivo di gravame; affermazioni generiche o rinvii ad atti depositati non bastano.
  • Nel sistema processuale civile, il giudice di legittimità non può essere investito della verifica diretta della correttezza del calcolo del danno o della ricostruzione del nesso causale quando ciò presupponga una nuova valutazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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