Cassazione Civile, Ordinanza n. 24270/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una consistente esposizione debitoria della società principale debitrice. Il fideiussore propose opposizione, poi riassunta dopo l’interruzione per il fallimento della debitrice principale, sostenendo vari profili di invalidità o inesistenza della pretesa e contestando l’ampiezza della garanzia personale prestata. In primo grado l’opposizione fu rigettata e il decreto confermato. In appello il garante lamentò, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il giudicato interno sulla dedotta riduzione della fideiussione a euro 970.000, avesse qualificato in modo nuovo gli atti negoziali come autorizzazione ex art. 1956 c.c., avesse omesso di pronunciarsi su eccezioni relative a mancanza di prova del credito, interessi, commissione di massimo scoperto, anatocismo e usura, e avesse illegittimamente posto le spese di lite a suo carico nonostante l’accoglimento parziale del gravame. La Corte d’appello, però, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il garante al pagamento di euro 1.950.000 oltre interessi. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi fondati su violazione di norme processuali e sostanziali, nullità della sentenza, omessa pronuncia e disciplina delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; il secondo, perché il giudicato interno invocato sulla presunta riduzione della garanzia non risultava formato e la Corte d’appello aveva correttamente riesaminato l’intera questione dell’ampiezza della fideiussione; il terzo, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie rilevanti ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; il quarto, perché non vi era omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale deciso secondo il criterio della ragione più liquida e sulla base della CTU; il quinto, perché la regolazione delle spese nel grado di merito resta discrezionale quanto alla compensazione parziale e non censurabile nei limiti prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove offerte dalle parti.
La censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che andavano valutati secondo prudente apprezzamento, o viceversa; non è consentita la mera doglianza sulla cattiva valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente come norma sull’onere probatorio, ma la Corte rileva che la doglianza tendeva in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Il giudicato non si forma sul singolo fatto o sulla sola qualificazione giuridica, ma sulla statuizione minima dotata di autonoma efficacia decisoria.
Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che nella specie si fosse formato su una pretesa riduzione della garanzia.
Richiamato per la preclusione delle questioni non riproposte; la Corte esclude che la questione fosse coperta da preclusione processuale nel modo prospettato dal ricorrente.
Richiamato in tema di interpretazione del contratto; la Corte afferma che l’interpretazione degli atti negoziali effettuata dal giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.
Non vi è decisione a sorpresa quando le parti abbiano potuto discutere il significato e gli effetti degli atti oggetto di interpretazione.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello esamini la questione devoluta e decida sulla base della ragione più liquida, restando nei limiti del devolutum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per semplice insufficienza o minor persuasività della motivazione.
Richiamato dalla censura di omessa pronuncia, ma non è ravvisata alcuna lesione della legittimazione all’interesse ad agire o a resistere.
La soccombenza comporta la condanna alle spese; la Corte richiama il principio per confermare la condanna del ricorrente.
La compensazione, totale o parziale, delle spese resta discrezionale e non richiede specifica motivazione sulla mancata compensazione se non per evitare addebiti alla parte totalmente vittoriosa.
Richiamato insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. nella doglianza sulle spese, senza accoglimento.
La Corte di merito ha qualificato la seconda scrittura come speciale autorizzazione del fideiussore alla concessione di nuovo credito al debitore principale, nel paradigma della fideiussione per obbligazioni future.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la prospettazione formale di violazioni di legge quando, in sostanza, si contesta l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente lamentare che abbia scelto, tra quelle ritualmente acquisite, le prove ritenute più persuasive.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile soltanto se il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto dall’ordinamento; non è ammissibile censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- Il giudicato interno non si forma sul singolo argomento o sulla mera qualificazione giuridica, ma soltanto sulla statuizione che presenti autonoma attitudine decisoria, risultante dalla combinazione di fatto, norma ed effetto.
- Non integra omessa pronuncia la decisione del giudice d’appello che affronti la questione devoluta con motivazione sintetica ma coerente, anche facendo applicazione della ragione più liquida, purché resti nei limiti del devolutum.
- Il vizio motivazionale censurabile in cassazione sussiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, come motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per insufficienza argomentativa.
- La regolazione delle spese di lite nel merito è tendenzialmente discrezionale quanto alla compensazione, mentre il controllo di legittimità mira solo a evitare l’addebito a carico della parte totalmente vittoriosa.
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