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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11126/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comunisti)

La controversia

Tra due gruppi di comproprietari era stato sottoscritto un accordo del 18 luglio 2007 per dividere alcuni immobili e partecipazioni sociali, con termine finale al 31 dicembre 2007. Dopo aver inizialmente rinunciato a una causa pendente, uno dei firmatari aveva poi comunicato al notaio che l'accordo non era eseguibile per dissidi e difficoltà pratiche e aveva ripreso l'azione giudiziaria sospesa. Gli altri partecipanti avevano quindi convenuto in giudizio lui e la moglie per far accertare l'inadempimento alla "convenzione" e ottenere il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la moglie aveva disconosciuto la sottoscrizione a lei attribuita, con instaurazione di una querela di falso, poi definita con dichiarazione di falsità della firma da parte della Corte d'appello. Nel merito, il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che l'accordo fosse solo un'intesa di massima, priva di efficacia vincolante quale divisione definitiva, e che comunque non fosse stata provata una condotta ostativa imputabile ai convenuti né il nesso causale tra tale condotta e il danno. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per avere i giudici di merito erroneamente qualificato l'accordo come mero atto preparatorio, trascurando il termine finale, il comportamento concludente delle parti e la successiva attivazione del notaio; 2) violazione degli artt. 1324 e ss. c.c. e 115 e ss. c.p.c. per avere escluso la prova dell'inadempimento nonostante, a loro dire, vi fosse una contraddizione logica con la negazione del vincolo e fosse stata chiesta prova testimoniale; 3) violazione degli artt. 1387 e ss. c.c. e 115 e ss. c.p.c. per avere ritenuto irrilevante il comportamento del firmatario che aveva sottoscritto anche per la moglie. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha confermato che l'accordo era una minuta o intesa di massima, non un contratto definitivo di divisione, perché lasciava elementi essenziali a successive determinazioni, richiedeva atti notarili futuri e prevedeva anche l'individuazione di persone da nominare; ha aggiunto che, proprio perché non vi era un vincolo contrattuale definitivo, non poteva configurarsi un inadempimento; ha ritenuto comunque che i ricorrenti non avessero allegato con precisione quali specifici comportamenti integrassero l'inadempimento e che mancasse la prova della condotta ostativa e del nesso causale; ha infine osservato che, una volta esclusa la sottoscrizione della moglie, il contratto non poteva vincolarla e, in materia di divisione, la partecipazione di tutti i comunisti è necessaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha stabilito che la "convenzione" del 18 luglio 2007 non era un contratto definitivo di divisione, ma un accordo preparatorio o di massima, inidoneo a produrre l'effetto tipico della divisione e a fondare una responsabilità da inadempimento; ha inoltre osservato che mancava una specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'inadempimento e del nesso causale, e che la falsità della firma attribuita alla moglie impediva comunque di considerarla vincolata. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000,00 oltre esborsi, spese generali e accessori, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici devono essere applicati per accertare se le parti abbiano inteso concludere un contratto definitivo o un atto preparatorio; tale accertamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del documento negoziale deve tener conto del tenore letterale, del comportamento delle parti e del contenuto complessivo dell'atto, ma non consente di sovvertire un accertamento di merito adeguatamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata considerazione di circostanze fattuali è infondata quando i fatti decisivi non risultino specificamente allegati o provati; la censura non può trasformarsi in una diversa valutazione del merito.

  • art. 1324 c.c.

    Le regole sul contratto si applicano agli atti unilaterali e, nel caso di specie, non consentono di attribuire efficacia vincolante a un'intesa che non sia stata conclusa come regolamento definitivo.

  • art. 1387 c.c.

    La firma o l'agire in nome altrui assume rilievo solo se vi sia un valido potere rappresentativo o comunque un'efficace imputazione del contratto al rappresentato; in mancanza, il contratto non vincola il soggetto non sottoscrittore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per qualificare un documento come contratto definitivo occorre verificare se vi sia accordo su tutti gli elementi essenziali e l'attuale volontà di considerarlo concluso; se restano elementi rimessi a future determinazioni, l'atto è solo preparatorio o minuta.
  • L'interpretazione del negozio non può prescindere dal testo complessivo e dal comportamento delle parti, ma l'accertamento compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo e non illogico.
  • Un'intesa meramente preparatoria non è fonte di obbligazioni contrattuali determinate e, quindi, non può fondare una domanda di inadempimento.
  • Chi allega l'inadempimento deve indicare con precisione quali specifici comportamenti lo integrino e dimostrarne il nesso causale con il pregiudizio lamentato.
  • Se la partecipazione di tutti i soggetti necessari alla conclusione del contratto manca, il contratto non può dirsi perfezionato nella forma tipica richiesta; in materia di divisione, l'assenza del consenso di uno dei comunisti impedisce di configurare la divisione come tale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveProprietà
RamiContrattiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

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