Cassazione Civile, Ordinanza n. 21152/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un detenuto che aveva prestato lavoro carcerario in modo continuativo dal 2002 al 2016 aveva ottenuto in appello l’accertamento del diritto all’adeguamento della retribuzione ex art. 22 L. n. 354/1975, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, ma senza il riconoscimento di una quota a titolo di T.F.R., ritenuta non dovuta perché il rapporto risultava ancora in corso e non era stata allegata/provata la cessazione. La Corte d’appello aveva inoltre disposto il pagamento dei contributi previdenziali all’INPS nei limiti della prescrizione quinquennale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2120 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che tra le parti esistesse un patto o accordo di conglobamento in base al quale il T.F.R. sarebbe stato erogato mensilmente e che ciò emergerebbe dalle buste paga e dalla nota ministeriale del 10.11.1993; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese dei gradi di merito, ritenendola ingiustificata alla luce del recente orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione del credito del detenuto-lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, richiedente accertamenti di fatto e comunque non autosufficiente per mancata indicazione specifica delle fonti e del contenuto della documentazione richiamata; ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che il contrasto giurisprudenziale e il successivo consolidamento dell’orientamento di legittimità integrano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero e compensazione delle spese verso l’INPS, oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo. Ha confermato quindi la decisione impugnata nella parte in cui escludeva il T.F.R. richiesto dal lavoratore detenuto, per difetto di deduzione tempestiva e di autosufficienza del ricorso in cassazione rispetto al preteso accordo di conglobamento mensile del T.F.R., e nella parte in cui compensava le spese dei gradi di merito per la presenza di un contrasto giurisprudenziale poi risolto solo successivamente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero della giustizia le spese del giudizio di legittimità, mentre le spese tra INPS e altre parti sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di adeguamento della retribuzione per il lavoro penitenziario
il T.F.R. deve essere accantonato e corrisposto, di regola, alla cessazione del rapporto o mediante anticipazioni una tantum; non è compatibile, in assenza di specifica base causale, una erogazione mensile continuativa
la censura di violazione è esclusa quando la questione nuova non risulta dedotta nei gradi di merito
la deduzione della mancata contestazione non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una questione di fatto non trattata nei giudizi di merito
non può essere prospettata come violazione di legge una rivalutazione di fatti e documenti non tempestivamente introdotti
la doglianza per violazione di legge non può veicolare una nuova questione fattuale non esaminata nei precedenti gradi
l’omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e trattato nei gradi di merito; non per una questione nuova
regola della soccombenza richiamata nel motivo sulle spese
la compensazione delle spese è legittima in presenza di gravi ragioni, tra cui il contrasto giurisprudenziale o il successivo consolidamento dell’orientamento
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto idoneo a escludere la compensazione
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per il tema della compensazione delle spese; la Corte ribadisce che il contrasto giurisprudenziale può integrare grave ragione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non risultino trattate nella sentenza impugnata: il ricorrente deve allegare l’avvenuta deduzione nei gradi di merito e indicare in modo specifico gli atti o i documenti su cui fonda la censura, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- La deduzione di un accordo di conglobamento del T.F.R. nella retribuzione mensile richiede una chiara allegazione della relativa fonte negoziale o legale e non può essere desunta in modo generico da mere indicazioni presenti nelle buste paga, occorrendo una specifica base giustificativa incompatibile con l’ordinario regime dell’art. 2120 c.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico, discusso tra le parti, sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non basta prospettare in cassazione una diversa lettura di documenti o una nuova ricostruzione fattuale.
- Il contrasto giurisprudenziale, così come il successivo consolidamento di un orientamento della Corte, costituisce grave ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21142/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21144/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21145/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21147/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →