Cassazione Civile, Ordinanza n. 04987/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a un'intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito relativo al recupero di contributi IVS per gli anni 2011-2015. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo invalida la notifica dell'avviso di addebito: secondo la Corte territoriale, la raccomandata con avviso di ricevimento si era perfezionata per compiuta giacenza presso l'ufficio postale, ma mancava l'invio dell'ulteriore raccomandata informativa prevista dalla disciplina sulla notifica. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 3, commi 8 e 9, della L. n. 335 del 1995, sostenendo che, per la notifica dell'avviso di addebito eseguita direttamente dall'ente mediante raccomandata A/R, non fosse necessaria una ulteriore comunicazione informativa e che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfezionasse con la compiuta giacenza secondo le regole proprie delle notifiche semplificate e del servizio postale ordinario. La controricorrente ha insistito per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso, richiamando anche l'erroneità dell'indirizzo di notificazione e la mancata prova del tentativo di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha individuato come ratio decidendi della sentenza impugnata l'affermazione secondo cui la notifica dell'avviso di addebito non si sarebbe perfezionata per mancanza dell'avviso informativo ulteriore. Richiamando il più recente orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che, in tema di avviso di addebito per contributi previdenziali, quando la notifica sia eseguita direttamente dall'INPS mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole sulla notifica delle cartelle di pagamento e il regolamento postale ordinario, con conseguente perfezionamento della notifica decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza necessità di una ulteriore raccomandata informativa. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia anche sulle altre questioni sollevate nel controricorso e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
primo, quarto e quattordicesimo comma
La notifica dell'avviso di addebito effettuata direttamente dall'INPS mediante raccomandata A/R, senza ufficiale giudiziario, segue il procedimento semplificato previsto dalla norma e dalle regole sulla notifica delle cartelle di pagamento.
La presunzione di conoscenza dell'atto non è decisiva se la notifica è contestata, ma nel caso deciso la Corte ha ritenuto assorbente il diverso principio sul perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
art. 3, commi 8 e 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norma richiamata nel ricorso in relazione al recupero dei contributi previdenziali e alla disciplina degli avvisi di addebito.
La Corte d'appello aveva impropriamente ricondotto la fattispecie alla compiuta giacenza secondo lo schema dell'art. 140 c.p.c.; la Cassazione chiarisce invece che, per la notifica diretta dell'avviso di addebito, si applica il diverso procedimento semplificato.
Non si applica al procedimento di notificazione semplificato dell'avviso di addebito eseguito direttamente dall'INPS mediante servizio postale ordinario.
Massime di principio
- In tema di avviso di addebito per contributi previdenziali, se la notifica è eseguita direttamente dall'ente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le norme sulla notifica delle cartelle di pagamento e il regolamento del servizio postale ordinario.
- In caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica dell'avviso di addebito si intende perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e dal deposito presso l'ufficio postale, oppure dalla spedizione di tale avviso se effettuata dall'agente postale.
- Nel procedimento di notifica semplificato dell'avviso di addebito non è richiesta l'ulteriore comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla disciplina delle notifiche a mezzo posta regolata dalla L. n. 890 del 1982.
- Quando la sentenza di merito si fonda esclusivamente sull'erroneo presupposto della necessità di un avviso informativo ulteriore, la censura per violazione di legge va accolta e la decisione cassata con rinvio per il riesame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.
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