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Legge

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Normativa italiana004G0217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (20 luglio 2004) che introduce nel codice penale il Titolo IX‑bis per sanzionare uccisione (art.544‑bis), maltrattamento (544‑ter), spettacoli crudeli (544‑quater), combattimenti tra animali (544‑quinquies) e relative confische e pene accessorie (544‑sexies); sostituisce l'art.727 sull'abbandono; vieta uso e commercio di pelli/pellicce di cani e gatti e prodotti derivati dalla foca; prevede coordinamento delle forze di polizia, affidamento degli animali sequestrati, misure formative e destinazione delle sanzioni alle associazioni. Le disposizioni non si applicano nei casi disciplinati da leggi speciali (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, attività circense, zoo e manifestazioni storiche autorizzate). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2004).

Tutela penale degli animali e divieti sul commercio di pelli

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