LEGGE 20 luglio 2004, n. 189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (20 luglio 2004) che introduce nel codice penale il Titolo IX‑bis per sanzionare uccisione (art.544‑bis), maltrattamento (544‑ter), spettacoli crudeli (544‑quater), combattimenti tra animali (544‑quinquies) e relative confische e pene accessorie (544‑sexies); sostituisce l'art.727 sull'abbandono; vieta uso e commercio di pelli/pellicce di cani e gatti e prodotti derivati dalla foca; prevede coordinamento delle forze di polizia, affidamento degli animali sequestrati, misure formative e destinazione delle sanzioni alle associazioni. Le disposizioni non si applicano nei casi disciplinati da leggi speciali (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, attività circense, zoo e manifestazioni storiche autorizzate). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2004).
Tutela penale degli animali e divieti sul commercio di pelli
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 9 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 20 lug 2004LEGGE 20 luglio 2004, n. 215
- Legge · 19 lug 2004LEGGE 19 luglio 2004, n. 201
- Legge · 19 lug 2004LEGGE 19 luglio 2004, n. 198
- Legge · 19 lug 2004LEGGE 19 luglio 2004, n. 196
- Legge · 22 lug 2004LEGGE 22 luglio 2004, n. 194
- Legge · 27 lug 2004LEGGE 27 luglio 2004, n. 186
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →