Cassazione Penale, Sentenza n. 7539/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo dichiarava responsabile del reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis della L. n. 401/1989. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 533-535, 544, 125 co. 3 e 192 co. 1 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento della prova: in particolare sosteneva che il teste Piscitelli aveva riferito che Raimondo gli aveva consegnato solo un foglietto e non denaro, che la giocata da cinque euro era un atto di liberalità del ricorrente e non un corrispettivo, e che la valutazione di inattendibilità del teste Palomba era generica e basata su errata ricostruzione della capacità mentale del testimone. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistono in una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità e non ha ravvisato vizi di logica o contraddizioni tali da rendere manifestamente incongrua la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che la condotta dell'imputato configurava attività di illecita intermediazione/attività organizzata per l'accettazione e raccolta di scommesse senza autorizzazione (raccolta della giocata, ritiro del denaro, rilascio della ricevuta, uso di conto a distanza intestato all'imputato). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo della sanzione non specificato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989
Norma impiegata per qualificare la condotta come accettazione e raccolta di scommesse senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che la raccolta del denaro e il rilascio di ricevuta configurino illecito di intermediazione e possano integrare attività organizzata per la raccolta di scommesse via telematica.
artt. 533-535, 544, 125 co. 3 e 192 co. 1 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno di presunte violazioni procedurali e di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono alla valutazione del fatto e non a vizi di diritto sindacabili in cassazione.
art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla L. n. 46/2006)
Richiamato per ricordare la limitazione del giudizio di legittimità in ordine al "travisamento del fatto": dopo la modifica non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e delle prove: i motivi che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il "travisamento del fatto" è precluso salvo che il ricorrente indichi atti del processo concreti e determinanti che rendano manifestamente illogica o inconciliabile la motivazione della sentenza impugnata.
- Per contestare la credibilità di un teste in sede di legittimità occorre evidenziare errori di logica, contraddizioni con "atti del processo" o con il senso della realtà; semplici dissensi sulla valutazione sono insufficienti.
- La condotta consistente nel raccogliere denaro dalle scommesse, rilasciare ricevute e utilizzare conti a distanza intestati al raccoglitore può integrare l'illecita intermediazione e, a seconda degli elementi concreti, l'attività organizzata per la raccolta di scommesse senza autorizzazione.
- In sede di impugnazione è più efficace rivolgere censure a vizi di diritto, errori di applicazione della norma o a specifici profili di illogicità o incongruenza motivazionale, piuttosto che rimettere in discussione la valutazione probatoria.
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