Sentenza del 17/04/2015 n. 7843 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento relativi a IVA e IRPEF per gli anni 2001 e 2002, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria aveva emesso gli atti senza consegnargli copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e senza consentirgli di esercitare il contraddittorio entro il termine di sessanta giorni. La CTR aveva ritenuto che tale obbligo non sussistesse perché l'Amministrazione si era limitata a un accesso per acquisire documentazione, senza svolgere una vera verifica fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, relativo agli studi di settore. Ha stabilito che l'obbligo di redigere e consegnare il verbale riguarda ogni accesso finalizzato a ispezioni documentali, verifiche, ricerche o altre rilevazioni utili all'accertamento, anche quando l'accesso sia qualificato come mera raccolta di documenti. Poiché il verbale non era stato consegnato, non era iniziato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente di presentare osservazioni; in assenza di specifiche ragioni di urgenza, gli avvisi emessi prima della scadenza del termine erano illegittimi. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso introduttivo del contribuente è stato accolto. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 6
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale [...] Il contribuente ha diritto di averne copia.
L'obbligo di verbalizzazione e di consegna della copia opera per ogni accesso compiuto per ispezioni documentali, verifiche, ricerche o altre rilevazioni utili all'accertamento, non soltanto per le verifiche fiscali formalmente qualificate come tali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1
La disciplina dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, inclusa la garanzia della consegna del verbale, si applica anche agli accertamenti relativi alle imposte dirette.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 7
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni [...] il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste [...] L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni decorre dalla consegna del verbale di chiusura e garantisce il contraddittorio procedimentale. L'emissione anticipata dell'avviso determina l'illegittimità dell'atto, salvo una specifica e motivata ragione di urgenza.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni rende di per sé illegittimo l'avviso emesso ante tempus, perché il termine tutela il pieno esercizio del contraddittorio e i principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accede ai locali dell'attività per acquisire documenti o svolgere controlli utili all'accertamento, l'accesso può far scattare gli obblighi di verbalizzazione e di consegna del verbale anche se viene descritto come semplice raccolta documentale.
- Il contribuente deve ricevere copia del verbale di chiusura prima che inizi il termine per presentare osservazioni e richieste; senza tale consegna, il termine di sessanta giorni non decorre.
- Un avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è normalmente illegittimo, salvo che l'Ufficio dimostri una ragione concreta, specifica e adeguatamente motivata di particolare urgenza.
- La garanzia del contraddittorio procedimentale non è meramente formale: la sua violazione può comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento.
- Nel valutare la validità dell'accertamento occorre verificare concretamente la natura dell'accesso, l'esistenza e il contenuto del verbale, la sua effettiva consegna e la data di emissione dell'avviso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7838 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7840 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7842 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7851 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7859 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2015Sentenza del 17/04/2015 n. 7861 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →