Cassazione Civile, Ordinanza n. 32467/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un consorzio di bonifica volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità chilometrica prevista dal contratto collettivo nazionale di settore, in misura più favorevole rispetto a quella liquidata dal datore di lavoro sulla base del contratto integrativo regionale. Il lavoratore sosteneva che la clausola del contratto integrativo non potesse peggiorare un trattamento economico di maggior favore già in godimento e che l’indennità avesse natura retributiva, così da restare salvaguardata. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina nazionale e la clausola di salvaguardia del contratto integrativo. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme collettive, assumendo che l’art. 54 del c.c.n.l. qualificasse l’emolumento come mero rimborso spese e che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito natura retributiva all’indennità chilometrica; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., perché la sentenza d’appello avrebbe ritenuto inammissibile l’appello per non essersi confrontato con l’affermazione del primo giudice circa l’invalidità della clausola del contratto decentrato, affermazione che il ricorrente riteneva non espressamente presente nella sentenza di primo grado; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c., per asserito difetto nel dispositivo di una statuizione esplicita sull’inammissibilità dell’appello richiamata in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché il vizio denunciato presuppone la totale mancanza del dispositivo, mentre nella sentenza impugnata il dispositivo esisteva e la formula di rigetto era sufficiente a ricomprendere anche la statuizione sull’inammissibilità rilevata in motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo adeguato il contenuto dell’atto di appello e non aveva consentito alla Corte di verificare la censura relativa alla pretesa genericità del gravame. Ha ritenuto assorbito il primo motivo, ma ha comunque osservato che la decisione d’appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul rapporto tra c.c.n.l. e contratto integrativo regionale nel settore, secondo cui la materia del rimborso per uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro non coincide con quella delle missioni e trasferte delegata alla contrattazione decentrata, e l’indennità chilometrica, per le sue caratteristiche concrete, può assumere natura retributiva e non essere incisa da discipline peggiorative del livello decentrato quando esista una clausola di salvaguardia per i trattamenti di maggior favore già in godimento. Conseguentemente il consorzio è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
la disposizione qualificante il rimborso chilometrico come mera restituzione di somme anticipate non consente, da sola, di derogare alla disciplina nazionale né di ricondurre la materia alla contrattazione decentrata diversa da quella delle missioni e trasferte; la natura concreta dell’emolumento va accertata anche alla luce delle modalità di erogazione
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
la disciplina regionale sul rimborso forfettario per l’uso del mezzo proprio non poteva applicarsi alla fattispecie in contrasto con il c.c.n.l., secondo l’interpretazione accolta dalla Corte
art. 2 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
la materia delegata alla contrattazione decentrata riguarda le missioni e trasferte e non il rimborso per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
richiama le missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso spese in quel distinto ambito
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
contiene una clausola di salvaguardia per i trattamenti economici di maggior favore in godimento, insensibili a modifiche peggiorative successive
la contrattazione collettiva va interpretata non solo secondo il dato letterale, ma coordinando le clausole e ricostruendo la volontà delle parti, con rilievo del canone sistematico
il motivo d’appello deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 5 c.p.c.
la nullità per mancanza del dispositivo ricorre solo in caso di totale assenza del dispositivo, non per omissioni o insufficienze di singole statuizioni
la nullità della sentenza per vizi del dispositivo è collegata ai casi di mancanza assoluta dell’elemento essenziale della decisione
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
in cassazione, quando il ricorso si fonda su contratti collettivi, questi devono essere depositati integralmente
consente il rinvio ai precedenti di legittimità conformi sulla medesima questione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo decentrato non si applicano automaticamente i criteri di gerarchia o specialità delle fonti legislative, ma va ricostruita la volontà delle parti sociali attraverso il coordinamento delle clausole collettive.
- La contrattazione di secondo livello può derogare anche in peius alla disciplina nazionale solo nei limiti delle materie espressamente devolute e senza incidere sui diritti già definitivamente entrati nel patrimonio del lavoratore.
- Per stabilire se un’emolumento denominato "rimborso" abbia natura restitutoria o retributiva occorre guardare alle caratteristiche concrete della prestazione: continuità, predeterminazione, autonomia rispetto alla prova analitica della spesa e funzione di compensazione del disagio possono denotarne la natura retributiva.
- In cassazione, la censura relativa alla pretesa genericità dell’appello è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo sufficiente il contenuto dell’atto di gravame e non consente il controllo diretto sulla specificità dei motivi.
- La nullità della sentenza per mancanza del dispositivo presuppone un’assenza totale del dispositivo stesso; non basta l’omissione di una formulazione espressa su un singolo profilo, se il dispositivo esiste e consente di ricostruire la decisione.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte; l’omessa impugnazione di una ratio rende assorbito o comunque irrilevante l’esame delle altre.
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