Cassazione Civile, Ordinanza n. 08442/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di negazione di servitù di passaggio proposta dai proprietari di una casa, di una corte e di terreni circostanti contro il proprietario di una porzione di cascina diruta interclusa all'interno del loro fondo. I proprietari del fondo asseritamente servente sostenevano che il convenuto, pur potendo transitare sul loro terreno per raggiungere la cascina interclusa, aveva poi preteso di passare anche per raggiungere altri terreni di sua proprietà non interclusi, e chiedevano che fosse dichiarato inesistente il diritto di passaggio, con condanna alla rimozione delle opere e al risarcimento del danno. Il convenuto, in via riconvenzionale, domandava il riconoscimento di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., sostenendo che la servitù fosse apparente per l'esistenza di un fondo naturale battuto dal calpestio, senza necessità di ulteriori opere, che il cancello apposto dai proprietari dovesse essere letto come elemento rivelatore della servitù e non impeditivo, e che l'esistenza dei gradoni fosse stata comunque ammessa dagli attori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Ha considerato insindacabile la valutazione della Corte d'appello circa l'assenza di segni univoci dell'apparenza della servitù e, quindi, la mancanza di prova dell'usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo del ricorrente. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La servitù apparente richiede segni univoci e opere visibili idonee a rivelarne l'esistenza; la loro insussistenza esclude il riconoscimento della servitù usucapita.
L'usucapione della servitù presuppone il possesso continuato per il tempo di legge; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso la prova del ventennio e dell'apparenza.
Il controllo di inammissibilità per contrasto con la giurisprudenza consolidata va svolto motivo per motivo e può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso solleciti soltanto un riesame del merito.
La declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, può rilevare anche ai fini delle impugnazioni incidentali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis nel caso esaminato.
Massime di principio
- In tema di servitù di passaggio per usucapione, l'apparenza deve risultare da opere visibili e permanenti o da segni univoci obiettivamente idonei a rendere percepibile il peso imposto al fondo servente; il mero transito di fatto o il calpestio del fondo, da soli, non bastano.
- Quando il giudice di merito esclude, con valutazione delle risultanze istruttorie, l'esistenza di elementi univoci di apparenza della servitù e la prova del ventennio utile all'usucapione, la censura che sotto l'apparente deduzione di violazione di legge miri a rivalutare i fatti è inammissibile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio: la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se i fatti accertati dal giudice di merito siano quelli che, per la loro stessa consistenza, impongono la diversa sussunzione invocata dal ricorrente.
- Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per ciascun motivo e consente alla Corte di cassazione di arrestare ricorsi privi di una reale critica di legittimità, fondati solo su contestazioni di merito.
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