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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24466/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto una maggiore imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, riqualificando una serie di operazioni straordinarie compiute da società del gruppo come un'unica cessione indiretta di ramo d'azienda con immobili. In concreto, nel 2013 erano stati posti in essere, da un lato, il trasferimento di alcuni immobili a favore di un fondo immobiliare gestito da una SGR e, dall'altro, il conferimento di licenze commerciali e contratti con fornitori in una società di nuova costituzione, le cui partecipazioni erano poi state cedute al medesimo fondo. L'Agenzia ha sostenuto che tali operazioni dovessero essere considerate unitariamente, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come cessione di azienda. I giudici di merito hanno invece escluso tale riqualificazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 20 T.U.R., in relazione all'art. 53 Cost., nonché dell'art. 20 come modificato dalla l. n. 205/2017 e dalla l. n. 145/2018, lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato i principi di legittimità e avesse omesso di considerare la causa concreta dell'operazione; la società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi dell'Agenzia, affermando che, alla luce del nuovo testo dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, applicabile retroattivamente, la qualificazione ai fini dell'imposta di registro deve compiersi solo sulla base dell'atto presentato alla registrazione e degli elementi desumibili dal suo testo, senza poter considerare atti collegati o elementi extratestuali. Ne deriva che l'Amministrazione non poteva riunire in un'unica fattispecie imponibile plurimi atti distinti per oggetto e per parti, né riqualificare l'intera sequenza come cessione di azienda. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sull'art. 20 e ha precisato che eventuali profili di abuso del diritto restano eventualmente rilevanti solo nell'ambito dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, non tramite la riqualificazione ex art. 20. Il ricorso è dunque stato respinto, con conseguente prevalenza della società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"; nel testo vigente: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"

    Per l'imposta di registro la qualificazione dell'atto va compiuta guardando al solo atto registrato e ai suoi elementi testuali; non sono utilizzabili atti collegati o dati extratestuali per costruire un'unica operazione imponibile diversa da quella risultante dallo scritto.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la disposizione per escludere che essa imponga costituzionalmente una lettura dell'art. 20 fondata sulla sostanza economica oltre il testo dell'atto.

  • art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017

    La modifica ha ristretto l'interpretazione dell'art. 20 ai soli elementi desumibili dall'atto, escludendo rilievo a elementi extratestuali e ad atti collegati; la norma ha natura interpretativa e retroattiva.

  • art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018

    La disposizione conferma la valenza interpretativa e l'efficacia retroattiva della nuova formulazione dell'art. 20 T.U.R.

  • art. 10-bis l. n. 212/2000

    L'eventuale abuso del diritto fiscale va eventualmente contestato attraverso la disciplina antielusiva generale, non mediante la riqualificazione dell'atto ex art. 20.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la tassazione deve essere ancorata al singolo atto presentato alla registrazione e alla sua intrinseca natura giuridica, risultante dal testo dell'atto stesso.
  • L'Amministrazione finanziaria non può, tramite l'art. 20 T.U.R., sommare atti distinti e autonomi per oggetto o per parti al fine di costruire artificiosamente una diversa fattispecie imponibile, come una cessione di azienda.
  • La ricerca della causa economica complessiva dell'operazione non è consentita quando comporti il superamento del dato testuale dell'atto registrato e l'utilizzo di elementi extratestuali o atti collegati.
  • Le eventuali contestazioni di abuso del diritto o di operazioni prive di sostanza economica devono essere veicolate, se ne ricorrono i presupposti, attraverso l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente e non mediante l'art. 20 T.U.R.
  • La nuova formulazione dell'art. 20 del T.U.R. ha natura interpretativa e si applica anche agli atti e agli avvisi emessi anteriormente, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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