Cassazione Civile, Ordinanza n. 32849/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione parziale al passivo di una società posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito di domanda tardiva proposta dal concessionario della riscossione sulla base di alcune cartelle esattoriali. Il tribunale aveva ammesso il credito in parte in privilegio e in parte al chirografo, ritenendo: non legittimato passivamente il concessionario rispetto alle richieste di sgravio per pagamento già avvenuto; tardiva la produzione di una sentenza favorevole del giudice tributario; parzialmente prescritti alcuni crediti. La società in LCA ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) sosteneva che, essendo contestato e pendente giudizio sulla cartella, il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva ex artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973; (2) denunciava la tardività del deposito dei documenti relativi ai giudizi pendenti, avvenuto nella prima udienza utile e senza termini ex art. 183 c.p.c.; (3) censurava il mancato esame delle sentenze tributarie, ritenendo che potessero essere depositate in ogni stato e grado e producendo in cassazione un’ulteriore sentenza di sgravio parziale; (4) deduceva che il tribunale avrebbe erroneamente negato di poter conoscere del diritto allo sgravio o dei presupposti di annullamento di alcune cartelle, trattandosi di sopravvenienze e difese non riservate al giudice tributario; (5) in subordine, sosteneva che, in attesa della definizione delle istanze di sgravio, i crediti dovessero essere ammessi con riserva; (6) contestava infine l’ammissione di aggio, spese di notifica e interessi moratori, assumendo che i ruoli e le cartelle fossero tutti successivi alla liquidazione coatta amministrativa della banca.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendoli fondati: ha affermato che, quando il credito iscritto a ruolo è contestato, la legge impone l’ammissione al passivo con riserva e la successiva definizione dipende dall’esito del contenzioso tributario; ha quindi cassato la sentenza nella parte relativa alla cartella interessata e ha rinviato al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. Ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ha invece dichiarato inammissibili il quarto e il sesto motivo: il quarto perché la censura travisava la ratio decidendi, che non negava in assoluto la cognizione del giudice fallimentare, ma rilevava il difetto di legittimazione passiva del concessionario sulle istanze di sgravio spettanti all’ente impositore; il sesto per difetto di autosufficienza, non essendo adeguatamente dimostrato che ruoli e cartelle fossero tutti successivi alla LCA e mancando tale dato nella sentenza impugnata. La Corte ha anche osservato che non potevano essere valutati in cassazione documenti sopravvenuti attestanti lo sgravio di tutte le cartelle, ma che tali sopravvenienze potranno essere considerate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973
"il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura"; "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva"
In presenza di contestazioni sul credito iscritto a ruolo, l’ammissione al passivo deve avvenire con riserva e la riserva si scioglie all’esito della definizione del contenzioso tributario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che un fatto non contestato avrebbe imposto l’ammissione con riserva del credito.
Richiamato per contestare la pretesa tardività del deposito documentale, ritenuto però irrilevante rispetto alla disciplina dell’ammissione con riserva.
art. 101 legge fall.
Richiamato come base processuale della domanda tardiva di insinuazione al passivo.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla tutela giurisdizionale e sul corretto svolgimento del processo.
Richiamato per sostenere l’utilizzabilità delle sentenze tributarie tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.
art. 42, 44, 51, 52 legge fall.
Richiamati con riguardo alla contestazione sull’ammissione di aggio, interessi e spese in relazione alla fase concorsuale.
La Corte ribadisce che in cassazione non sono producibili documenti relativi a vicende successive al ricorso, salvo eccezioni specifiche.
art. 1, commi 538 e ss., legge n. 228/2012
Richiamati nel motivo sullo sgravio, ma la Corte osserva che il tribunale non aveva negato in astratto la cognizione su tale istituto.
art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
Citato per analogia difensiva rispetto alla questione della limitazione delle opposizioni in materia esecutiva tributaria.
Massime di principio
- Quando il credito tributario insinuato al passivo è oggetto di contestazione, la regola è l’ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. 602/1973; il giudice concorsuale non può sostituire tale meccanismo con un rigetto o con un’ammissione definitiva se pende il giudizio sulla pretesa.
- Nel contenzioso relativo alla riscossione coattiva di entrate tributarie, il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria dipende dal momento in cui si collocano i fatti dedotti: quelli anteriori alla notifica valida della cartella restano al giudice tributario, mentre quelli successivi o relativi alla legittimità formale dell’atto esecutivo appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Le censure di legittimità in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza attacca una motivazione diversa da quella effettivamente adottata, il motivo è inammissibile per travisamento della decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce fatti decisivi, come la posteriorità dei ruoli o delle cartelle rispetto a una procedura concorsuale, deve indicarli e dimostrarli specificamente nel ricorso, non potendo supplire con mere asserzioni o con dati non emergenti dalla sentenza.
- In cassazione non è consentito introdurre documenti relativi a vicende sopravvenute dopo il ricorso, salvo le limitate eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c.; tali sopravvenienze possono però essere valutate dal giudice di rinvio.
- L’eventuale definizione sopravvenuta dei giudizi tributari o lo sgravio delle cartelle non determina automaticamente l’estinzione o la cessazione della materia del contendere in cassazione, ma può incidere sulla decisione del giudice di merito in sede di rinvio.
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