Cassazione Civile, Ordinanza n. 26136/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società concessionaria)
La controversia
Un proprietario di un villino sito in Portici ha convenuto davanti al Tribunale due società, deducendo l'illegittima occupazione di un'area immobiliare nell'ambito di lavori per l'ampliamento dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il villino non fosse stato materialmente occupato, ma solo l'area antistante, e ha condannato una sola società alla restituzione dell'area e al pagamento di somme a titolo di occupazione. In appello il proprietario ha sostenuto che anche il villino fosse stato di fatto coinvolto e che l'occupazione dell'area antistante, unita alla prospettata demolizione dell'immobile, avesse causato l'abbandono del bene da parte della conduttrice, con conseguente perdita dei canoni di locazione; ha inoltre censurato il mancato ristoro per la mancata manutenzione. La Corte d'appello ha escluso l'occupazione materiale del villino, ma ha comunque riconosciuto il danno da perdita dei canoni di locazione per l'intero periodo fino alla restituzione dell'area, ritenendo causalmente collegato all'occupazione l'abbandono del villino da parte della conduttrice. La società condannata ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso/erroneo esame delle risultanze istruttorie e della CTU; vizio motivazionale per mancata considerazione del fatto che il villino non era stato occupato e che la variante progettuale aveva escluso l'abbattimento; erroneità nella liquidazione del danno, perché la Corte avrebbe computato rivalutazione e interessi su somme già comprensive di tali poste; omessa pronuncia sulle spese di alcuni procedimenti cautelari. La Cassazione, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo nei limiti del vizio di motivazione: ha rilevato che la sentenza impugnata era intrinsecamente contraddittoria, perché da un lato escludeva l'occupazione del villino e limitava l'occupazione all'area antistante, dall'altro quantificava il danno come se vi fosse stata l'illegittima occupazione del villino e per un periodo ulteriore rispetto a quello in cui l'area antistante era stata effettivamente occupata con attrezzature e macchinari. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, limitatamente al vizio di motivazione, ritenendo la decisione di merito non intelligibile nella parte in cui ha riconosciuto il danno da perdita dei canoni di locazione pur avendo escluso l'occupazione del villino e non avendo spiegato in modo coerente il nesso causale e l'arco temporale del pregiudizio. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come norma sostanziale sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno da fatto illecito
richiamato a sostegno della censura sul riparto dell'onere probatorio, ma senza che la Corte fondi la decisione su tale profilo
evocati nel ricorso, ma non decisivi ai fini della ratio decidendi esaminata in cassazione
richiamati per denunciare l'erronea valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato nel ricorso per la violazione di legge, ma l'accoglimento avviene essenzialmente sul vizio motivazionale
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia sulle spese cautelari
richiamati nel quinto motivo in relazione ai procedimenti cautelari
richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite
richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite
evocati nel ricorso per vizi di omessa pronuncia e di valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, o alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una revisione del merito o della valutazione delle prove.
- Quando il giudice di merito esclude un determinato fatto materiale lesivo, non può poi liquidare il danno come se quel fatto fosse invece avvenuto: la quantificazione deve essere coerente con la ricostruzione fattuale accertata e con l'effettivo arco temporale del pregiudizio.
- Il nesso causale tra una occupazione di fatto di un'area e la perdita di redditività di un immobile deve essere motivato in modo puntuale, indicando perché l'occupazione abbia inciso concretamente sul godimento o sulla locazione del bene e per quale periodo tale incidenza sia effettivamente perdurata.
- È viziata la decisione che, pur affermando l'assenza di occupazione del fabbricato, computi il danno sulla base di canoni locativi riferiti all'intero periodo fino alla restituzione dell'area, senza spiegare la relazione tra l'occupazione effettivamente accertata e la durata del pregiudizio.
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