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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società committente aveva convenuto in giudizio una società di spedizioni e trasporti lamentando gravi ritardi e inadempimenti nella gestione di più commesse di trasporto, chiedendo la risoluzione dei rapporti, l'applicazione di penali contrattuali e il risarcimento dei maggiori costi. La società di spedizioni aveva resistito deducendo che i ritardi non le erano imputabili, chiedendo a sua volta il pagamento di fatture per prestazioni rese, la declaratoria di illegittimità della risoluzione operata dalla controparte e il ristoro dei propri danni. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la risoluzione dei contratti per fatto e colpa della società di spedizioni, liquidato penali a favore della committente, compensato i reciproci crediti e condannato la committente a versare il residuo dovuto per fatture. La corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione. Con il ricorso per cassazione la società di spedizioni deduceva: 1) omessa pronuncia sul primo motivo di appello e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per la qualificazione del rapporto come accordo quadro; 2) motivazione apparente per relationem e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione degli artt. 112, 115, 342 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di imputazione del ritardo su una specifica commessa; 4) violazione degli artt. 1 e 5 d. lgs. 231/2002 in tema di interessi moratori; 5) motivazione apparente e pronuncia oltre i limiti della domanda sul diniego dei danni e maggiori costi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati, il terzo, il quarto e il quinto inammissibili o comunque non fondati per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era autonoma e sufficiente e che le censure si risolvevano in mere contrapposizioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società di spedizioni. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato le censure e aveva motivato in modo autonomo, anche mediante richiami alla sentenza di primo grado, senza incorrere in nullità. Ha dichiarato inammissibili le doglianze che non si confrontavano con specifiche rationes decidendi o che si limitavano a riproporre la diversa lettura dei fatti già disattesa dai giudici di merito. Ha inoltre confermato il regime delle spese a carico della ricorrente e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte rileva che non vi era omissione perché il giudice di appello aveva esaminato il contenuto delle censure e ne aveva motivatamente disatteso la fondatezza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo le doglianze meramente oppositive rispetto all'apprezzamento di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile se consente un controllo agevole del ragionamento decisorio e, nel caso concreto, la sentenza d'appello conteneva una motivazione autonoma, chiara e sufficiente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'omessa o insufficiente critica ai motivi di appello; la Corte considera le doglianze generiche e non idonee a individuare un vero vizio della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di prova dei fatti costitutivi e impeditivi; la Corte non accoglie la censura perché la contestazione si risolveva in una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei vizi processuali dedotti; la Corte esclude la nullità delle sentenze di merito per le ragioni esposte.

  • d.lgs. 231/2002, artt. 1 e 5

    Richiamato in tema di interessi moratori sui crediti commerciali; la doglianza è respinta perché non supera la diversa conclusione della sentenza impugnata circa la non applicabilità nella fattispecie dedotta in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato quanto alla funzione della memoria; la Corte osserva che la memoria della controricorrente si era limitata a ribadire le difese già svolte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia esaminato il motivo, ne abbia colto il contenuto sostanziale e lo abbia espressamente disatteso; la censura che si limiti a riproporre la diversa lettura del fatto o del contratto è inidonea a fondare nullità processuale.
  • La motivazione per relationem non determina nullità se il rinvio alla sentenza di primo grado è accompagnato da una autonoma adesione critica e consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione di merito compiuta dai giudici di secondo grado, senza individuare specificamente l'errore di diritto o il vizio processuale denunciato.
  • Chi deduce omessa pronuncia deve indicare con precisione il punto della decisione impugnata rispetto al quale il giudice avrebbe omesso di statuire; la mancanza di tale collegamento rende il motivo un "non motivo".
  • Il motivo che contesti il mancato riconoscimento di interessi moratori o di danni deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, non essendo sufficiente affermare astrattamente l'applicabilità della disciplina invocata.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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