Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società committente aveva convenuto in giudizio una società di spedizioni e trasporti lamentando gravi ritardi e inadempimenti nella gestione di più commesse di trasporto, chiedendo la risoluzione dei rapporti, l'applicazione di penali contrattuali e il risarcimento dei maggiori costi. La società di spedizioni aveva resistito deducendo che i ritardi non le erano imputabili, chiedendo a sua volta il pagamento di fatture per prestazioni rese, la declaratoria di illegittimità della risoluzione operata dalla controparte e il ristoro dei propri danni. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la risoluzione dei contratti per fatto e colpa della società di spedizioni, liquidato penali a favore della committente, compensato i reciproci crediti e condannato la committente a versare il residuo dovuto per fatture. La corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione. Con il ricorso per cassazione la società di spedizioni deduceva: 1) omessa pronuncia sul primo motivo di appello e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per la qualificazione del rapporto come accordo quadro; 2) motivazione apparente per relationem e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione degli artt. 112, 115, 342 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di imputazione del ritardo su una specifica commessa; 4) violazione degli artt. 1 e 5 d. lgs. 231/2002 in tema di interessi moratori; 5) motivazione apparente e pronuncia oltre i limiti della domanda sul diniego dei danni e maggiori costi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati, il terzo, il quarto e il quinto inammissibili o comunque non fondati per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era autonoma e sufficiente e che le censure si risolvevano in mere contrapposizioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società di spedizioni. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato le censure e aveva motivato in modo autonomo, anche mediante richiami alla sentenza di primo grado, senza incorrere in nullità. Ha dichiarato inammissibili le doglianze che non si confrontavano con specifiche rationes decidendi o che si limitavano a riproporre la diversa lettura dei fatti già disattesa dai giudici di merito. Ha inoltre confermato il regime delle spese a carico della ricorrente e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte rileva che non vi era omissione perché il giudice di appello aveva esaminato il contenuto delle censure e ne aveva motivatamente disatteso la fondatezza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo le doglianze meramente oppositive rispetto all'apprezzamento di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile se consente un controllo agevole del ragionamento decisorio e, nel caso concreto, la sentenza d'appello conteneva una motivazione autonoma, chiara e sufficiente.
Richiamato per sostenere l'omessa o insufficiente critica ai motivi di appello; la Corte considera le doglianze generiche e non idonee a individuare un vero vizio della sentenza.
Invocato in tema di prova dei fatti costitutivi e impeditivi; la Corte non accoglie la censura perché la contestazione si risolveva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei vizi processuali dedotti; la Corte esclude la nullità delle sentenze di merito per le ragioni esposte.
Richiamato in tema di interessi moratori sui crediti commerciali; la doglianza è respinta perché non supera la diversa conclusione della sentenza impugnata circa la non applicabilità nella fattispecie dedotta in appello.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato quanto alla funzione della memoria; la Corte osserva che la memoria della controricorrente si era limitata a ribadire le difese già svolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia esaminato il motivo, ne abbia colto il contenuto sostanziale e lo abbia espressamente disatteso; la censura che si limiti a riproporre la diversa lettura del fatto o del contratto è inidonea a fondare nullità processuale.
- La motivazione per relationem non determina nullità se il rinvio alla sentenza di primo grado è accompagnato da una autonoma adesione critica e consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione di merito compiuta dai giudici di secondo grado, senza individuare specificamente l'errore di diritto o il vizio processuale denunciato.
- Chi deduce omessa pronuncia deve indicare con precisione il punto della decisione impugnata rispetto al quale il giudice avrebbe omesso di statuire; la mancanza di tale collegamento rende il motivo un "non motivo".
- Il motivo che contesti il mancato riconoscimento di interessi moratori o di danni deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, non essendo sufficiente affermare astrattamente l'applicabilità della disciplina invocata.
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