Cassazione Penale, Sentenza n. 38083/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato con riguardo alla legittimità del provvedimento amministrativo (provvedimento questorile di divieto di ritorno) e alla mancata indicazione del presupposto applicativo della misura; 2) violazione dell'art. 81 c.p. sostenendo che le due violazioni contestate fossero in realtà un unico fatto (dopo il primo controllo l'imputato non avrebbe fatto rientro nel comune e quindi la seconda contestazione sarebbe ricaduta nella stessa violazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il provvedimento questorile indicava chiaramente i presupposti (sociale pericolosità per plurimi precedenti e condotte in aree di servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011). Il secondo motivo è stato invece accolto: non è stato dimostrato che Cimmino avesse effettivamente fatto rientro, dopo la prima inosservanza, nel territorio comunale; l'onere probatorio di tale circostanza gravava sul Pubblico Ministero e non sull'imputato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla seconda violazione contestata e la pena relativa è stata eliminata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.; la pena complessiva è stata rideterminata in mesi due e giorni quindici di arresto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 76; art. 1, comma 1, lett. c)
L'art. 76 è richiamato in relazione ai reati per violazione del divieto di ritorno; l'art. 1, comma 1, lett. c) è stato interpretato come fondamento del provvedimento questorile in presenza di "sociale pericolosità" derivante da numerosi precedenti e condotte in specifiche aree (aree di servizio autostradali).
L'art. 81 è stato richiamato nel profilo della continuazione/multiplezza di reati: la Corte ha ritenuto che per affermare plurime violazioni debba risultare provato che si tratti di atti differenti e separati; se la prosecuzione/nuovo rientro non è dimostrata, non può configurarsi una seconda violazione autonoma.
art. 620, comma 1, lett. a)
La Corte di Cassazione ha esercitato il potere di annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa alla seconda violazione e di eliminare la pena ivi inflitta, conformemente alla previsione che consente la correzione giudiziale senza rinvio quando l'annullamento non richiede istruttoria integrativa.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo (es. divieto di ritorno) deve risultare sufficientemente motivata nel provvedimento stesso: la motivazione sul presupposto della "sociale pericolosità" è idonea a sorreggerne l'utilizzo penale quando siano indicati precedenti e condotte rilevanti.
- In contestazioni successive per la stessa condotta (più violazioni ragguagliate nel tempo), l'onere di provare che si sia verificato un nuovo e distinto rientro nel territorio grava sul Pubblico Ministero; il dubbio circa la multi-eventualità favorisce l'imputato.
- La configurazione di più reati per violazione ripetuta di un divieto richiede prova degli elementi temporali e di fatto che rendano le condotte separate e autonomamente rilevanti: la mera ricostruzione indiziaria senza prova del nuovo rientro non basta.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza che risulti infondata quando l'eliminazione della contestazione non richiede istruzione probatoria aggiuntiva, rideterminando la pena residua.
- Nei ricorsi per cassazione è possibile ottenere accoglimento parziale: se un motivo è fondato e l'altro no, la decisione può comportare la soppressione di contestazioni specifiche e la rideterminazione della pena complessiva.
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