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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29822/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per l'esecuzione di opere murarie finalizzate alla realizzazione di un parcheggio all'interno di un centro commerciale. L'appaltatrice sosteneva di non avere più ricevuto pagamenti dopo il 13° SAL, pur in assenza di contestazioni, e otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori, comprensivo delle ritenute concordate. La committente proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che le somme già corrisposte avevano compensato i lavori eseguiti, che vi era una dichiarazione del legale rappresentante dell'appaltatrice attestante la rinuncia a ogni pretesa, che i SAL non erano stati approvati dal direttore dei lavori, che le ritenute non erano dovute per mancato esatto adempimento e rinuncia, e che per alcuni SAL non erano state emesse fatture. In primo grado l'opposizione veniva accolta e il decreto ingiuntivo annullato. In appello l'appaltatrice insisteva per il rigetto dell'opposizione, lamentando anche la tardiva costituzione dell'opponente, l'erronea valorizzazione della quietanza liberatoria sottoscritta dal proprio legale rappresentante, l'erronea valutazione delle prove e l'illegittimità della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 645 c.p.c. e improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione; 2) omessa/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla valutazione della dichiarazione di quietanza e sulla querela di falso; 3) violazione degli artt. 2702 c.c., 116 e 244 c.p.c. e omessa considerazione delle risultanze probatorie, inclusa la prova testimoniale; 4) illegittimità della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo invece che di revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, secondo il diritto vivente e la successiva norma di interpretazione autentica, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente opera solo se l'opponente abbia effettivamente concesso un termine di comparizione inferiore a quello ordinario; nel caso concreto, la costituzione era tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto sostanzialmente contro la sentenza di primo grado e comunque infondato, osservando che la sentenza d'appello aveva legittimamente valorizzato l'efficacia probatoria della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società appaltatrice e che le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, chiarendo che la Corte territoriale aveva correttamente attribuito alla dichiarazione il riferimento alla società rappresentata dal sottoscrittore, aveva evidenziato l'assenza di valore confessori delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale in senso contrario, e aveva motivato in modo sufficiente anche sull'inammissibilità della prova testimoniale riproposta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, aggiungendo che, comunque, la censura sulla qualificazione del provvedimento monitorio non aveva utilità pratica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    precedente formulazione; riduzione alla metà dei termini di comparizione

    La riduzione del termine di costituzione dell'opponente opera solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

  • art. 165 c.p.c.

    La norma, come interpretata autenticamente, va letta nel senso che il termine di costituzione ridotto dell'opponente dipende dalla riduzione del termine a comparire.

  • L. 29 dicembre 2011, n. 2218, art. 2

    norma di interpretazione autentica

    È stata richiamata come disposizione che ha eliminato il riferimento alla riduzione automatica dei termini e che chiarisce il regime del termine di costituzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 83 c.p.c.

    come modificato dall'art. 45, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69

    La procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore è valida solo per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della modifica; nei giudizi anteriori occorre procura autenticata da notaio.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a)

    Ha introdotto la possibilità della procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore per i giudizi successivi alla data di efficacia della modifica.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'erronea deduzione di alcuni vizi e l'inammissibilità di censure che miravano a una rivalutazione del merito o non individuavano correttamente il vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso l'inesistenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla Corte territoriale.

  • art. 2702 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante fosse riferibile alla società rappresentata, con efficacia probatoria del documento sottoscritto salvo querela di falso per contestarne l'alterazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Le valutazioni di attendibilità e di scelta delle prove sono riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale può essere dichiarata inammissibile se non puntualmente riproposta in appello e se diretta a circostanze negative o indeterminate.

  • art. 177 c.p.c.

    Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale, che può valutare diversamente le prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ridotto di costituzione dell'opponente non opera automaticamente in ogni caso, ma solo quando l'opponente abbia effettivamente assegnato alla controparte un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.
  • Una norma di interpretazione autentica può applicarsi anche a rapporti processuali pendenti quando serve a eliminare un contrasto interpretativo già insorto, soprattutto se il diritto vivente precedente era univoco in senso diverso.
  • Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione definitiva: il giudice può attribuire alle prove una diversa efficacia nella sentenza conclusiva del grado.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La sottoscrizione di una dichiarazione da parte del legale rappresentante può essere riferita alla società rappresentata quando il documento riguarda rapporti e pagamenti a essa intestati; per contestarne l'alterazione o la falsità occorre utilizzare gli strumenti processuali appropriati.
  • La riproposizione della prova testimoniale in appello richiede specificità: devono essere indicati puntualmente i capitoli di prova e i testimoni da escutere, altrimenti la richiesta può essere ritenuta rinunciata o inammissibile.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se non si confronta con la sentenza impugnata o se mira solo a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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