Cassazione Civile, Ordinanza n. 14345/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da utenti del servizio idrico nei confronti della società che gestisce il servizio, per ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione del 50% dei canoni dell'acqua corrisposti, in ragione dell'insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile. La società, rimasta soccombente in primo grado sulla domanda principale e sulla domanda di garanzia, aveva appellato la decisione; il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile l'appello. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla competenza per valore e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse pronunciato ultra petita, perché la domanda degli attori era stata espressamente contenuta entro il limite di competenza del giudice di pace mediante clausola di contenimento e non poteva trasformarsi in domanda di valore indeterminato; (2) violazione della normativa di settore e dell'art. 1218 c.c., per avere il Tribunale negato la domanda di manleva verso la Regione Lazio ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo, mentre secondo la ricorrente la questione aveva natura civilistica, poiché la Regione avrebbe avuto un ruolo diretto nella fase di adduzione e potabilizzazione dell'acqua, con riflessi sul rischio di inadempimento verso gli utenti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la documentazione e la disciplina richiamate circa il ruolo attivo e responsabile della Regione nella vicenda.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una clausola di contenimento, la domanda resta vincolata al limite della competenza per valore del giudice adito e la pronuncia non può eccedere tale limite, pena nullità per ultrapetizione anche in appello. Ha inoltre ribadito che la domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell'ente territoriale concedente, in relazione alla pretesa risarcitoria degli utenti per insufficiente somministrazione di acqua potabile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si tratta di garanzia impropria accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, compresi i limiti derivanti dalla clausola di contenimento espressamente apposta dall'attore.
Le norme sulla competenza per valore e sull'appello devono essere applicate tenendo conto del limite massimo derivante dalla clausola di contenimento.
Viene richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge e di norme processuali.
Viene invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura civilistica della pretesa di manleva e dell'eventuale responsabilità da inadempimento.
artt. 141 ss. del T.U. Ambiente
Richiamati dalla ricorrente come disciplina di settore relativa alla gestione del servizio idrico.
artt. 9, 12, 13 d.lgs. 31/2001
Richiamati per sostenere il ruolo della Regione nella fase di adduzione e potabilizzazione dell'acqua.
Richiamata dalla ricorrente quale fonte di disciplina del servizio idrico nella vicenda.
Massime di principio
- Quando l'attore limita espressamente la propria domanda entro il valore della competenza del giudice adito mediante clausola di contenimento, tale limite vincola il giudice sia quanto alla competenza sia quanto all'ammontare accertabile in sentenza; il superamento integra ultrapetizione e determina nullità del capo eccedente.
- La clausola di contenimento opera anche nei gradi successivi del giudizio: il giudice dell'impugnazione non può attribuire più di quanto l'attore abbia dichiarato di voler conseguire entro il limite di valore fissato.
- La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato contro l'ente territoriale concedente, quando sia accessoria e riflessa rispetto alla pretesa risarcitoria dell'utente per insufficiente somministrazione di acqua potabile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione della domanda di garanzia come garanzia impropria comporta che essa segua la giurisdizione della domanda principale risarcitoria cui è funzionalmente collegata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14196/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14197/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14206/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14207/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14225/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →