Cassazione Penale, Sentenza n. 48532/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la responsabilità di Marino Susanna per lesioni personali colpose (art. 590, comma 1 c.p.) e per omissione di soccorso/non fermarsi dopo incidente (art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 285/1992). La difesa censura: (a) violazione di legge e carenza del nesso di causalità e della colpa in relazione alle lesioni, nonché mancanza dell'elemento soggettivo per il reato di omissione di soccorso (sostiene che la conducente credeva di aver urtato un palo e non una persona); (b) motivazione illogica e carente in relazione alla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), con insufficiente verifica degli elementi di riscontro e valutazione acritica della sola dichiarazione della persona offesa; (c) estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: molte censure introdotte in cassazione non erano state svolte in appello (nuove argomentazioni, in particolare l'ascrivibilità esclusiva del fatto alla condotta del pedone), violando i limiti di cognizione della Corte; le doglianze sulla valutazione della prova e sull'elemento soggettivo erano reiterative rispetto all'appello e non hanno confutato i puntuali riscontri indicati dalla Corte d'Appello (coerenza e attendibilità del racconto della persona offesa, referto medico, reperti materiali quali lo specchietto rotto consegnato alla polizia, assenza di tracce riconducibili all'urto contro un palo, larghezza della carreggiata che consentiva di fermarsi). È stato inoltre richiamato che le doglianze riferite all'art.192 c.p.p. non sono riconducibili al vizio di legge deducibile ex art.606, comma 1, lett. c). L'eccezione di prescrizione non è stata ritenuta valutabile in presenza dell'inammissibilità del ricorso. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 590, comma 1, codice penale
Riferimento al delitto di lesioni personali colpose: la Corte ha ritenuto correttamente accertata la colpa (negligenza/imprudenza) sulla base della valutazione delle dichiarazioni, del referto medico e dei riscontri materiali; non sussisteva in cassazione prova di un'interruzione del nesso causale addebitabile esclusivamente al pedone.
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norme sul comportamento del conducente dopo incidente (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso): la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato, anche in relazione alla consapevolezza che si era verificato un urto e alla possibilità materiale di fermarsi, desunta dalla larghezza della carreggiata e dai rilievi della polizia locale.
art. 606, comma 1, codice di procedura penale (lett. b), c), e))
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio per cui non sono ammissibili censure in Cassazione che non siano state dedotte, ma potevano esserlo, in sede di appello; inoltre ha distinto i motivi di nullità/violazione di legge da deduzioni critiche sulla prova.
art. 609, commi 1 e 2, codice di procedura penale
Richiamata per delimitare la cognizione della Corte di legittimità e confermare che la Cassazione è vincolata ai motivi ammessi e al percorso decisionale svolto nei gradi precedenti.
art. 192, commi 1 e 2, codice di procedura penale
Norma relativa ai criteri di valutazione della prova e al libero convincimento motivato. La Corte ha osservato che l'eventuale inosservanza di questa norma non è automaticamente deducibile come vizio di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., pertanto le doglianze generiche sulla motivazione non erano idonee a fondare il ricorso.
art. 581, codice di procedura penale
Richiamato in relazione all'onere della parte di specificare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del motivo in cassazione; la mancata esplicitazione può comportare inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili nuovi argomenti di fatto o di diritto che non siano stati dedotti in appello; le questioni introdotte per la prima volta in suprema sede rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Le censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione della prova devono essere formulate con specificità e confronto puntuale con il testo della sentenza impugnata; l'assenza di tale specificità comporta inammissibilità o rigetto.
- Per contestare l'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso è necessario dimostrare, con riferimento al corredo conoscitivo immediato dell'imputato al momento dell'urto, che questi non potesse avere consapevolezza di aver colpito una persona; mere deduzioni ex post non sono sufficienti.
- Contraddizioni del racconto dell'imputato, riscontri materiali (es. specchietto rotto consegnato alla polizia, assenza di tracce compatibili con l'urto su un palo) e referti medici possono concorrere a fondare la credibilità della persona offesa e a sostenere la responsabilità del conducente.
- L'eccezione di prescrizione non può essere efficacemente valutata se il ricorso è dichiarato inammissibile per altre ragioni procedurali; è preferibile sollevare tempestivamente la questione nei gradi precedenti.
- L'assenza di elementi di nullità espressamente previsti dalla legge processuale (pene di nullità) significa che la violazione di regole di valutazione probatoria non si traduce automaticamente in vizio di legittimità reclamabile in Cassazione.
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