Sentenza n. 316/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di destituzione di cui al decreto -OMISSIS-/SAA /I/-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- dello stesso mese; di qualsiasi altro atto che abbia determinato la destituzione, incluso il parere del Consiglio di disciplina emesso a seguito della chiusura dell’istruttoria ed i verbali, nella parte in cui rigettano le istanze istruttorie del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di destituzione dal servizio e atti del procedimento disciplinare, compreso il parere del Consiglio provinciale di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione deducendo tre gruppi di censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 14 e 19 del d.P.R. n. 737 del 1981, in combinato disposto con l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, sostenendo che la contestazione degli addebiti fosse tardiva: l’Amministrazione avrebbe avuto conoscenza della vicenda penale già nel 2024 e avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare prima della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto contro il solo capo relativo alla pena accessoria. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, assumendo che il deferimento al Consiglio di disciplina fosse avvenuto oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o di 40 giorni dalla sua notificazione all’Amministrazione. In terzo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, degli artt. 14 e seguenti del d.P.R. n. 737 del 1981 e dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto essere utilizzata come prova nel procedimento disciplinare; l’Amministrazione avrebbe recepito automaticamente la ricostruzione penale senza autonoma valutazione, non avrebbe esaminato adeguatamente gli atti del fascicolo penale, avrebbe illegittimamente omesso di escutere i testimoni indicati dalla difesa e avrebbe erroneamente respinto l’istanza di ricusazione del dirigente della Squadra mobile componente del Consiglio di disciplina.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha riunito e respinto i primi due motivi, affermando che l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile per rinvio dell’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981, non stabilisce un termine fisso per la contestazione, ma impone che essa avvenga "subito" secondo un criterio di immediatezza relativa: il termine è ordinatorio e deve consentire all’Amministrazione gli accertamenti necessari e una ponderata decisione sull’esercizio dell’azione disciplinare. Quanto ai procedimenti disciplinari connessi a procedimenti penali, l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 fa decorrere il termine dalla conoscenza qualificata e ufficiale della sentenza penale definitiva; nel caso concreto tale conoscenza è stata acquisita il 28 gennaio 2025, quando il Tribunale ha comunicato il passaggio in giudicato della sentenza, e la contestazione del 25 febbraio 2025 è stata quindi tempestiva. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo che l’Amministrazione attendesse la definizione complessiva del processo penale, senza essere obbligata ad avviare distinti procedimenti disciplinari in relazione ai singoli capi della sentenza divenuti eventualmente irrevocabili in momenti diversi. Ha altresì chiarito che i termini previsti per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, per la convocazione del Consiglio e per l’adozione del decreto sanzionatorio sono ordinatori, mentre sono inderogabili quelli posti a garanzia della difesa dell’incolpato. Anche il terzo motivo è stato respinto. Il TAR ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della gravità dell’illecito e nella scelta della sanzione, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Dagli atti risultava che l’Amministrazione aveva esaminato la documentazione penale, la relazione cautelare, gli atti del fascicolo, la sentenza di patteggiamento, le difese dell’interessato e il suo stato di servizio, svolgendo una valutazione autonoma della rilevanza disciplinare dei fatti. La destituzione è stata ritenuta coerente con le condotte qualificate dall’art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto lesive dell’onore e del senso morale, gravemente contrastanti con i doveri assunti con il giuramento, integranti abuso di autorità o fiducia e idonee ad arrecare grave pregiudizio all’Amministrazione. La mancata audizione dei testimoni non ha invalidato il procedimento, poiché il Consiglio aveva motivato la loro irrilevanza o non decisività sulla base del materiale documentale disponibile. È stata infine esclusa la ricusazione del dirigente della Squadra mobile: le cause previste dall’art. 149 del d.P.R. n. 3 del 1957 sono tassative e non risultava un coinvolgimento personale o diretto del componente nella vicenda. Le spese sono state compensate per la particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981
1) atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) grave abuso di autorità o di fiducia; 4) dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati
Le condotte accertate, valutate unitariamente e in rapporto alla funzione di polizia svolta, sono state ritenute riconducibili alle ipotesi disciplinari che giustificano la destituzione.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione di pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione.
Il termine decorre dalla conoscenza qualificata, ufficiale e completa della sentenza penale definitiva da parte dell’Amministrazione.
Quando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
L’Amministrazione può attendere la definizione del procedimento penale prima di avviare quello disciplinare; se lo avvia durante il processo penale, deve sospenderlo fino alla sentenza irrevocabile.
Rinvia, per quanto non previsto dal regolamento disciplinare della Polizia di Stato, alla disciplina generale applicabile al pubblico impiego.
La contestazione degli addebiti deve avvenire "subito".
La contestazione deve essere tempestiva secondo un criterio di immediatezza relativa; il termine non è fisso né perentorio, dovendo consentire gli accertamenti necessari e una ponderata decisione dell’Amministrazione.
Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato nei casi tassativamente indicati dalla disposizione.
Le cause di ricusazione sono tassative e richiedono un interesse personale, un coinvolgimento diretto o una delle specifiche relazioni previste dalla norma; la mera conoscenza funzionale dei fatti non è sufficiente.
Richiama la disciplina dell’art. 149 del d.P.R. n. 3 del 1957 in materia di ricusazione dei componenti dell’organo disciplinare.
L’obbligo motivazionale del provvedimento disciplinare è soddisfatto quando il provvedimento, letto insieme agli atti istruttori richiamati, consente di comprendere i fatti contestati, il loro disvalore e le ragioni della sanzione.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento; il TAR ha tuttavia ritenuto legittima la valutazione autonoma, in sede disciplinare, dei fatti risultanti dagli atti penali.
L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’atto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare relativo a personale della Polizia di Stato, il termine "subito" previsto dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 ha natura ordinatoria e impone un’immediatezza relativa: l’Amministrazione può svolgere gli accertamenti necessari e maturare una ponderata decisione sull’esercizio dell’azione disciplinare, purché il ritardo non comprometta le garanzie difensive dell’incolpato.
- Quando il procedimento disciplinare è connesso a un procedimento penale, il termine previsto dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 decorre dalla conoscenza qualificata, ufficiale e completa della sentenza penale definitiva da parte dell’Amministrazione, non dalla mera conoscenza informale dei fatti né dal momento in cui singoli capi della sentenza siano divenuti autonomamente irrevocabili.
- L’Amministrazione può attendere la definizione complessiva del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare e non è tenuta a instaurare distinti procedimenti in relazione ai singoli capi d’imputazione divenuti irrevocabili in momenti diversi, poiché la valutazione disciplinare deve poter considerare unitariamente tutti i fatti oggetto del processo penale.
- I termini previsti per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, per la convocazione dell’organo disciplinare e per l’adozione del provvedimento sanzionatorio hanno natura ordinatoria, salvo che si tratti di termini posti specificamente a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato.
- La valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione evidente; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare.
- La mancata audizione dei testimoni indicati dall’incolpato non determina di per sé l’illegittimità del procedimento disciplinare quando l’organo procedente motivi la non rilevanza o non decisività delle prove richieste e disponga di un quadro documentale completo, coerente e non contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →