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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40731/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2006, un maggior reddito ai fini IRES applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La contribuente sosteneva di avere provato l'esistenza di condizioni oggettive che avevano impedito il raggiungimento del reddito minimo presunto, in particolare perché un immobile acquistato nel 2004 non era ancora produttivo di reddito nel 2006 per essere stato sottoposto a manutenzione straordinaria, e perché l'attività immobiliare risultava comunque documentata da altri contratti di locazione. In appello la società aveva riproposto le stesse ragioni di opposizione e contestato anche la mancata applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 alle cause di esclusione automatiche. In Cassazione deduceva: 1) contraddittorietà e apparenza della motivazione, perché la CTR aveva prima respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello e poi l'aveva invece accolta; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva motivi specifici; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo alla disciplina delle cause di esclusione automatiche della normativa sulle società di comodo; 4) vizi motivazionali e violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e delle norme sulle prove, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta a dimostrazione delle cause oggettive di mancata redditività.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, osservando che nel processo tributario la riproposizione in appello delle ragioni già poste a base dell'originaria impugnazione dell'atto impositivo può integrare l'onere di specificità richiesto dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, soprattutto quando il gravame investa la decisione nella sua interezza e le censure siano ricavabili, anche implicitamente, dall'atto nel suo complesso. Ha quindi censurato la CTR per essersi discostata da tali principi nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, pur avendo poi esaminato anche il merito delle doglianze, con motivazione contraddittoria. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    disciplina la presunzione di non operatività delle società di comodo e il conseguente reddito minimo presunto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la causa è decisa sul vizio dell'appello

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma l'onere è assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni originarie di impugnazione quando il dissenso investa la decisione nel suo complesso o le censure siano ricavabili dall'atto

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 32 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al deposito e alla disciplina processuale, senza specifica applicazione decisoria

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito motivazionale della sentenza

  • art. 369 cod. proc. civ.

    la Corte precisa che il ricorso era stato tempestivamente depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente

  • art. 1, comma 128, lett. b) e c), l. n. 244 del 2007

    invocato dalla contribuente quale modifica procedimentale delle cause di esclusione automatiche dalla disciplina delle società di comodo, applicabile anche agli anni precedenti secondo la tesi difensiva

  • art. 132 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente per censurare il mancato esame delle prove documentali

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove documentali

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né la riproduzione di un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente che dall'atto, interpretato nel suo complesso, risulti una critica inequivoca alla decisione impugnata.
  • La mera riproposizione in appello delle ragioni già dedotte contro l'atto impositivo può integrare motivi specifici di impugnazione quando il gravame investa la decisione di primo grado nella sua interezza e consenta di individuare chiaramente le doglianze.
  • È contraddittoria e quindi censurabile la decisione di appello che, da un lato, dichiari inammissibile il gravame per asserita mancanza di motivi specifici e, dall'altro, proceda comunque all'esame nel merito delle censure.
  • Quando la cassazione accoglie il motivo che investe preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, restano assorbite le doglianze relative al merito della pretesa fiscale e alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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