Cassazione Penale, Sentenza n. 4297/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/07/2021 relativa alla determinazione della pena complessiva in sede esecutiva dopo l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze. Il ricorrente denunciava (i) errore nell'individuazione dell'episodio cui si riferiva l'aumento per continuazione (l'ordinanza avrebbe attribuito l'aumento a un unico episodio mentre la sentenza di merito riguardava più capi, tra cui il capo 48 e fatti già giudicati con sentenza del 28/09/2006), (ii) mancato rispetto dell'obbligo di scorporare tutti i reati riuniti in continuazione come disposto dalla precedente sentenza di annullamento, e (iii) eccessiva sproporzione/insufficiente motivazione nella quantificazione degli aumenti per i reati oggetto della sentenza del 18/01/2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondate le doglianze relative alla determinazione della pena con riferimento alla sentenza del 24/11/2011, accertando che l'ordinanza impugnata non si è uniformata all'indicazione della sentenza di annullamento di scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e ha erroneamente considerato un unico episodio di traffico anziché i singoli capi indicati in merito (capo 48, capo 80, riferimenti a precedenti condanne). Per tali profili l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Milano per nuovo esame. Quanto agli aumenti derivanti dalla sentenza del 18/01/2019, la Cassazione ha ritenuto invece adeguatamente motivate le determinazioni della Corte distrettuale, quindi su quel punto il gravame è stato respinto.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309
Norma riferita al reato associativo in materia di stupefacenti; la sentenza ha fatto riferimento a tale capo come parte della pluralità di reati per i quali era prevista la continuazione
art. 73 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il traffico illecito di stupefacenti e i 'reati satellite': la Corte ha richiamato la necessità di scorporare i singoli reati-satellite nella quantificazione degli aumenti per continuazione
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per il reato continuato: la giurisprudenza richiede che il giudice indichi la pena-base e motivi anche l'entità degli aumenti per i singoli reati-satellite
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnabilità in sede esecutiva: la Corte ha osservato che il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale disposizione
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si applica la disciplina della continuazione tra reati giudicati in più sentenze, il giudice deve indicare chiaramente la pena-base e procedere allo scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione, anche se si tratta di reati 'satellite'.
- La quantificazione degli aumenti per i reati-satellite richiede una motivazione, sia pure sintetica: non è sufficiente operare un incremento globale senza spiegare i criteri adottati per l'entità degli aumenti relativi ai singoli capi.
- Il giudice non può confondere o ridurre a un unico episodio fatti che in sentenza di merito sono distinti: l'identificazione degli episodi cui si riferiscono gli aumenti dev'essere coerente con l'impianto delle pronunce di merito.
- Se la Corte di cassazione ha annullato una precedente ordinanza con indicazioni (es. scorporo dei reati), il giudice del rinvio deve uniformarsi a tali indicazioni; il mancato rispetto giustifica nuovo annullamento e rinvio.
- Le impugnazioni in materia di esecuzione sono soggette ai limiti di legge (art. 173 disp. att. c.p.p.); le doglianze devono rientrare nei motivi ammessi ma, se rilevanti e fondate, possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- Per valutare la congruità degli aumenti occorre considerare la gravità effettiva della condotta e i parametri di riferimento della pena di base: aumenti macroscopicamente sproporzionati possono essere censurati se non adeguatamente motivati.
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