Sentenza del 30/01/2019 n. 703 - Comm. Trib. Prov. Reggio Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento di euro 74,88, relativo al contributo consortile per l'anno 2015, contestando l'assenza dei presupposti legali e documentali della pretesa: perimetro di contribuenza, piano di classifica, piano di riparto, criteri di calcolo, opere realizzate, costi sostenuti e quota effettivamente imputabile al fondo. Ha inoltre dedotto che il proprio immobile non aveva ricevuto alcun beneficio diretto, specifico e concreto dalle opere o dalle attività del Consorzio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'atto di riscossione è stato annullato. Il Consorzio, rimasto contumace, non ha dimostrato né l'esistenza e l'approvazione dei piani necessari né il beneficio specifico arrecato al fondo della ricorrente. Il giudice ha ritenuto insufficiente la generica allegazione di opere o spese e ha affermato che anche i contributi destinati alle spese istituzionali e di funzionamento richiedono la presenza di un beneficio fondiario. Il Consorzio di Bonifica e la società di riscossione sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere.
Il contributo è dovuto solo se l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e beneficia, o è prevedibilmente destinato a beneficiare, in modo diretto e specifico delle opere di bonifica.
Art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
Il potere di imporre contributi riguarda anche le spese necessarie al funzionamento dei consorzi.
Anche i contributi per le spese istituzionali o di funzionamento restano subordinati alla presenza di un beneficio effettivo o prevedibile per gli immobili interessati.
La contribuzione consortile è collegata al vantaggio derivante al fondo dalle opere di bonifica e non alla mera appartenenza dell'immobile al territorio amministrato dal Consorzio.
Artt. 17, 18 e 23 della legge regionale Calabria 23 luglio 2003, n. 11
I proprietari acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica; l'ammontare del contributo deve essere determinato con il piano annuale di riparto.
La pretesa contributiva richiede l'esistenza e la regolare approvazione del piano di classifica e del piano di riparto, con criteri coerenti con la consistenza degli immobili e con i benefici concreti, anche futuri, ragionevolmente prevedibili.
La previsione del contributo dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non richiede la presenza del beneficio.
Il contributo consortile non può essere imposto in assenza di un beneficio fondiario; la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio o la destinazione delle somme a fini istituzionali non sono sufficienti.
In assenza di un piano di classifica idoneo a fondare una presunzione relativa di beneficio, spetta al Consorzio provare che le opere o attività hanno prodotto un incremento di valore diretto e specifico per il singolo immobile.
Art. 23 della Costituzione
La contribuzione consortile, in quanto prestazione patrimoniale imposta, deve essere prevista e determinata secondo criteri legislativi adeguati e verificabili.
Art. 53 della Costituzione
I criteri di determinazione dei contributi devono rispettare principi di ragionevolezza e progressività, considerando la consistenza degli immobili e i benefici concretamente collegati all'attività consortile.
Art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione
Le norme regionali in materia di contributi consortili devono essere interpretate in modo conforme ai principi costituzionali e non possono consentire imposizioni svincolate dal beneficio fondiario.
Art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992
Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori d'ufficio quando ritenga necessarie indagini sulle modalità concrete con cui il Consorzio ha liquidato il contributo.
Massime di principio
- La semplice appartenenza di un immobile al comprensorio consortile non rende automaticamente dovuto il contributo: occorre l'inclusione nel perimetro di contribuenza e un beneficio diretto, specifico e concretamente riferibile al fondo.
- Il beneficio può essere effettivo, per opere già realizzate, oppure ragionevolmente prevedibile per opere da completare; non è sufficiente un vantaggio generico per l'intero territorio.
- Il piano di classifica regolarmente approvato può creare una presunzione relativa del beneficio, ma il contribuente può contestarlo o dimostrare l'assenza di vantaggi per il proprio immobile.
- Se manca il piano di classifica o il perimetro di contribuenza approvato e pubblicizzato, il Consorzio deve provare in modo puntuale sia il beneficio del singolo fondo sia i criteri utilizzati per quantificare il contributo.
- Anche i contributi destinati alle spese istituzionali o al funzionamento dell'ente devono essere collegati a un beneficio fondiario e determinati attraverso criteri trasparenti, progressivi e adeguatamente documentati.
- In caso di contestazione, il contribuente può impugnare l'atto di riscossione davanti al giudice tributario, contestando sia i presupposti della pretesa sia la mancata prova del beneficio e la correttezza del calcolo.
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