Sentenza del 30/01/2019 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Impianto eolico - Rendita catastale - Determinazione - Modalità - Stima diretta - Pali di sostegno degli aerogeneratori - Rilevanza - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'esclusione dei pali o torri di sostegno degli aerogeneratori dal calcolo della rendita catastale. Sosteneva che tali strutture, essendo stabilmente ancorate al suolo, dotate di consistenza, solidità e volumetria e necessarie anche per il passaggio dei cavi e del personale tecnico, dovessero essere qualificate come costruzioni da includere nella stima diretta. La società sosteneva invece che le torri fossero componenti essenziali e inscindibili dell'impianto produttivo, prive di autonoma utilità o valore una volta cessata la funzione eolica, e quindi escluse dalla rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, ai fini della rendita catastale, dovessero essere considerati il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono l'utilità dell'immobile, mentre dovessero essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I pali di sostegno, pur stabilmente infissi al suolo e distinti dal basamento di fondazione, sono stati qualificati come componenti essenziali dell'impianto eolico, direttamente funzionali alla produzione di energia e privi di autonoma utilità alternativa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma impone di includere nella rendita il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono l'utilità dell'immobile, ma esclude i beni direttamente funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro solidità, fissità al suolo o consistenza. Il criterio decisivo è la funzione concretamente svolta dal bene: se accresce l'utilità o il valore dell'immobile in sé, va incluso; se è strettamente integrato nel processo produttivo, va escluso.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016
È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'esclusione dalla rendita riguardasse soltanto aerogeneratori, rotori, navicelle e inverter. Il giudice non ha condiviso tale interpretazione restrittiva.
Nota della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, prot. n. 60244 del 27 aprile 2016
La nota qualificava torri e opere di fondazione come costruzioni da includere nella stima diretta. La Commissione ha ritenuto prevalente l'interpretazione funzionale desunta dalla legge, non considerando decisivi i requisiti di solidità, immobilizzazione e consistenza volumetrica.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
È stata richiamata per sostenere che i pali di sostegno fossero costruzioni in ragione della loro stabilità, solidità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. Anche questa qualificazione non è stata ritenuta sufficiente a imporne l'inclusione nella rendita.
Massime di principio
- Per gli immobili produttivi dei gruppi catastali D ed E, la stabilità o l'infissione al suolo di un componente non determinano automaticamente la sua inclusione nella rendita catastale.
- Il criterio principale è funzionale: un bene va escluso dalla stima se è direttamente e specificamente destinato al processo produttivo, anche quando è essenziale, voluminoso, immobilizzato o strutturalmente rilevante.
- Occorre distinguere tra opere edilizie o strutturali che accrescono l'utilità autonoma dell'immobile e componenti impiantistiche che servono esclusivamente al funzionamento dell'attività produttiva.
- La separabilità fisica dal basamento e l'assenza di autonoma utilità economica dopo la cessazione dell'attività possono sostenere l'esclusione del componente dalla rendita.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare la funzione concreta del bene, la sua eventuale utilizzabilità alternativa, il rapporto con il processo produttivo e la distinzione tra componente impiantistica e costruzione, senza basarsi soltanto sulle caratteristiche fisiche di solidità o fissità.
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