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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Riscossione - interessi maturati su tributi accertati con sentenza - iscrizione a ruolo - sospensione dell'esecutività della sentenza in pendenza del giudizio di Cassazione - conseguenze - illegittimità della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento n. 11320140014996926, relativa a interessi maturati su maggiori imposte IRES per gli anni 2004 e 2005. Gli interessi erano stati iscritti a ruolo successivamente perché, secondo l'Agenzia delle Entrate, un'anomalia della procedura automatizzata aveva determinato la loro omissione nell'iscrizione originaria. Tuttavia, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto la legittimità degli accertamenti era stata impugnata per Cassazione e la sua esecutività era stata sospesa dalla stessa CTR ai sensi dell'art. 62-bis del D.Lgs. 546/1992. La contribuente ha quindi sostenuto che, durante la sospensione, non potesse essere emessa una nuova cartella connessa agli stessi tributi e alla medesima iscrizione a ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato la cartella. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento e ritenendo che la sospensione dell'esecutività della sentenza producesse effetti fino al deposito della decisione della Corte di Cassazione. Durante tale periodo non poteva essere emessa un'ulteriore cartella, anche se finalizzata a recuperare interessi omessi per un errore originario dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    Motivi specifici dell'appello

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta, poiché l'Agenzia aveva indicato in modo sufficientemente specifico la censura rivolta alla sentenza di primo grado.

  • Art. 62-bis del D.Lgs. 546/1992

    Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione in presenza di un danno grave e irreparabile

    La sospensione concessa dalla Commissione Tributaria Regionale impedisce, fino al deposito della decisione della Cassazione, l'esecuzione della sentenza e anche l'adozione di ulteriori atti di riscossione direttamente connessi al debito oggetto della sospensione.

  • Art. 68 del D.Lgs. 546/1992

    Riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo

    L'Amministrazione lo ha invocato per sostenere la possibilità di iscrivere a ruolo gli interessi sulla base della sentenza di secondo grado. La Commissione ha però ritenuto prevalente, nel caso concreto, l'effetto della sospensione dell'esecutività disposta ai sensi dell'art. 62-bis.

Massime di principio

  • Quando l'esecutività di una sentenza tributaria è stata sospesa in pendenza del giudizio di Cassazione, la sospensione può impedire non solo le attività esecutive già avviate, ma anche l'emissione di ulteriori cartelle direttamente collegate al medesimo debito e alla sentenza sospesa.
  • L'Amministrazione non può normalmente utilizzare una nuova iscrizione a ruolo per correggere, durante il periodo di sospensione, un errore originario relativo a imposte o interessi derivanti dalla stessa pretesa tributaria sospesa.
  • La sospensione conserva i propri effetti fino al deposito della decisione della Corte di Cassazione, salvo diversa previsione del provvedimento giudiziale.
  • La distinzione tra formazione del titolo e sua esecuzione non consente di eludere la sospensione quando la nuova cartella costituisce un atto connesso e derivato dalla pretesa la cui esecutività è stata sospesa.
  • In casi analoghi è essenziale verificare il contenuto dell'ordinanza di sospensione, il collegamento tra la nuova cartella e il debito sospeso e la data di emissione o notifica dell'atto.

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