Sentenza del 30/01/2019 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
IRAP - Soggetto passivo di imposta - Piccolo imprenditore (nella specie, esercente attività di autotrasportatore per conto terzi) - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2001-2003. L'Amministrazione ha sostenuto, da un lato, che il diritto al rimborso fosse prescritto e, dall'altro, che l'esercizio di un'attività d'impresa comportasse automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. Il giudice ha ritenuto infondate entrambe le argomentazioni: il termine di prescrizione è sospeso durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto e l'attività d'impresa svolta da una persona fisica è soggetta a IRAP solo se autonomamente organizzata.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. È stata confermata l'esclusione dall'IRAP e il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate per gli anni 2001-2003. Il giudice ha rilevato l'assenza di dipendenti o collaboratori, l'impiego di un solo veicolo, un autocarro, un trattore e un telefono cellulare, nonché lo svolgimento dell'attività quasi interamente nei confronti di un unico cliente: elementi ritenuti compatibili con le dotazioni minime necessarie e non con un'autonoma organizzazione. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 2, d.lgs. n. 446 del 1997
Il presupposto dell'imposta è costituito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per le persone fisiche l'esercizio di un'attività commerciale non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: è necessario verificare in concreto la presenza di un'autonoma organizzazione.
Art. 3, d.lgs. n. 446 del 1997
Individua i soggetti passivi dell'IRAP; per le persone fisiche esercenti attività d'impresa la qualifica di imprenditore, da sola, non è sufficiente a integrare il presupposto d'imposta.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di rimborso si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi novanta giorni dalla data della sua presentazione senza che l'ufficio si sia pronunciato.
Il periodo di formazione del silenzio-rifiuto sospende il decorso della prescrizione del diritto al rimborso.
Art. 2935 cod. civ.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine prescrizionale non decorre, o resta sospeso secondo il principio applicato dalla sentenza, durante il periodo in cui il contribuente deve attendere la formazione del silenzio-rifiuto necessario per agire in giudizio.
Massime di principio
- Per un piccolo imprenditore persona fisica, compreso un autotrasportatore, l'IRAP è dovuta soltanto se l'attività presenta un'autonoma organizzazione; la semplice iscrizione come imprenditore o artigiano non è sufficiente.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il contribuente è responsabile di una struttura organizzativa propria e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'impiego di dotazioni essenziali, come un solo mezzo di trasporto e un telefono, costituiscono elementi favorevoli all'esclusione dall'IRAP, da valutare comunque concretamente.
- Lo svolgimento dell'attività prevalentemente o quasi esclusivamente per un solo cliente non prova da solo l'assenza di autonoma organizzazione, ma può costituire un elemento del quadro complessivo.
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, documentando personale impiegato, beni strumentali posseduti e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- Nel calcolo della prescrizione di una domanda di rimborso occorre considerare il periodo di formazione del silenzio-rifiuto previsto dalla disciplina del processo tributario.
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