Sentenza del 30/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Asti
Esecuzione - Opposizione - Onere contestazione contribuente - Vizi propri cartella - Onere di produzione riscossore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato esclusivamente di aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale. L’agente della riscossione ha fornito la prova della regolare esecuzione della notificazione. La questione riguardava quindi sia la possibilità di dedurre successivamente vizi propri della cartella, sia l’eventuale obbligo dell’agente di produrre in giudizio una copia integrale della cartella stessa.
La decisione
Una volta provata la regolare notificazione della cartella, il destinatario non può introdurre tardivamente contestazioni relative a vizi della cartella che avrebbe dovuto far valere tempestivamente. Inoltre, non sussiste a carico dell’agente della riscossione l’obbligo di produrre necessariamente in giudizio una copia integrale della cartella quando la contestazione iniziale riguardava soltanto la notificazione. L’opposizione, nei limiti considerati, non è stata accolta.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 12888/2015
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria della cartella contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente di riscossione ne dia prova della regolare esecuzione resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti.
La prova della corretta notificazione rende tempestivamente conoscibile la cartella e preclude la proposizione successiva di vizi che avrebbero dovuto essere contestati entro il termine previsto.
Cassazione civile, sentenza n. 19326/2014
Né sussiste in capo all'agente l'onere di produrre in giudizio copia integrale della cartella stessa.
Se la contestazione riguarda esclusivamente la notificazione, l’agente della riscossione non deve necessariamente depositare la copia integrale della cartella, purché dimostri la regolarità della notificazione.
Massime di principio
- Chi contesta solo la mancata notificazione di una cartella, e si vede provare che la notificazione è stata regolarmente eseguita, non può normalmente introdurre in seguito vizi propri della cartella non dedotti tempestivamente.
- Le contestazioni sulla notificazione e quelle sul contenuto o sulla validità della cartella sono profili distinti: devono essere formulati tempestivamente e in modo specifico.
- La prova della regolare notificazione può essere sufficiente per respingere l’opposizione fondata esclusivamente sul mancato ricevimento, senza che l’agente debba necessariamente produrre una copia integrale della cartella.
- È opportuno esaminare e contestare tutti i possibili vizi dell’atto entro i termini applicabili, evitando di limitare l’opposizione a una sola contestazione formale quando esistono ulteriori motivi di illegittimità.
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