Sentenza del 30/01/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Riscossione - PRreavviso fermo amministrativo - Interesse alla tutela giurisdizionale - Sproporzione con il credito vantato - Irrilevanza - Ragioni - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo l’assenza di un interesse concreto alla tutela giurisdizionale, in ragione della sproporzione tra l’importo del credito vantato e la misura cautelare prospettata. La questione riguardava anche l’eventuale esistenza di una soglia minima normativa al di sotto della quale il fermo non sarebbe stato consentito.
La decisione
La contestazione non è stata accolta sotto il profilo della sproporzione. Il preavviso di fermo amministrativo è stato riconosciuto come atto autonomamente impugnabile, poiché fa sorgere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente a ottenere il controllo giudiziale sulla legittimità sostanziale della pretesa. Tuttavia, la normativa primaria e secondaria non prevedeva limiti minimi di credito per procedere al fermo; l’unica soglia di 50 euro risultava da una nota interna di Equitalia rivolta ai concessionari e non costituiva un limite normativo generale.
Norme richiamate
Sussistenza dell'interesse ad agire
Il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile e determina un interesse concreto e attuale del contribuente a chiedere il controllo giudiziale della legittimità della pretesa.
Normativa primaria e secondaria sul fermo amministrativo
Non risultavano previsti limiti minimi generali dell’importo del credito per poter adottare il fermo amministrativo.
Nota interna Equitalia di istruzioni ai concessionari
Importo inferiore a 50 euro
La soglia di 50 euro costituiva un’indicazione interna operativa per gli agenti della riscossione, non una disposizione normativa primaria o secondaria idonea a fondare un limite generale di legittimità.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato autonomamente, senza dover attendere l’iscrizione effettiva del fermo.
- L’impugnazione consente di contestare la legittimità sostanziale del credito e dell’azione di riscossione.
- La sproporzione tra l’importo del debito e il fermo, da sola, non rende illegittima la misura se non esiste una specifica soglia prevista dalla legge.
- Le istruzioni interne dell’agente della riscossione possono orientare l’attività amministrativa, ma non equivalgono necessariamente a norme vincolanti per il giudice o a limiti legali generali.
- In casi analoghi occorre verificare soprattutto l’esistenza, la validità e l’esigibilità del credito, la regolarità della notificazione e il rispetto della procedura, più che il solo modesto importo della pretesa.
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