Cassazione Civile, Ordinanza n. 23785/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società per compensi professionali asseritamente maturati per numerosi giudizi di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale. La società aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Palermo in base a una convenzione del 26 aprile 2007 contenente clausola derogatoria del foro. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo la clausola non applicabile ai giudizi di appello. In appello, però, la Corte territoriale aveva accolto la tesi della società, dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa e revocando il decreto ingiuntivo, valorizzando anche una precedente ordinanza della Cassazione tra le stesse parti, che aveva interpretato quella stessa convenzione nel senso dell'applicabilità del foro convenzionale anche ai compensi per attività svolte nei giudizi di appello. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza, il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente ordinanza della Cassazione non poteva fare giudicato esterno in un diverso giudizio avente ad oggetto diversi incarichi e diversi compensi; 2) violazione degli artt. 20 e 637, comma 3, c.p.c., assumendo che il foro convenzionale non fosse rilevante e che fosse invece corretto adire il Tribunale di Siracusa; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa considerazione delle lettere di incarico, dalle quali avrebbe dovuto emergere che la convenzione regolava solo gli incarichi di primo grado e non quelli di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul giudicato, affermando che la precedente ordinanza n. 19971/2020, emessa in un analogo regolamento di competenza tra le stesse parti e sulla medesima clausola convenzionale, aveva efficacia esterna vincolante anche nel giudizio successivo, in quanto la questione interpretativa già decisa non poteva essere rimessa in discussione solo perché riferita a diversi incarichi professionali. Ha inoltre reputato infondati gli altri motivi, poiché la corretta interpretazione della convenzione già affermata nel precedente di legittimità rendeva irrilevanti le contestazioni sul foro e sulla diversa lettura delle lettere di incarico. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La precedente decisione di legittimità in tema di interpretazione della clausola convenzionale è stata ritenuta idonea a spiegare efficacia vincolante esterna anche in un successivo giudizio tra le stesse parti sulla medesima questione.
La doglianza sul foro facoltativo è stata ritenuta infondata perché superata dalla clausola di deroga convenzionale già interpretata nel precedente di legittimità.
La richiesta di ingiunzione proposta dinanzi al Tribunale di Siracusa è stata ritenuta non idonea a superare il foro convenzionale già stabilito tra le parti.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sui fatti rilevanti ai fini della competenza.
La lamentata mancata valutazione delle lettere di incarico è stata considerata non decisiva, essendo assorbita dall'interpretazione vincolante della convenzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata come norma di deduzione dei motivi per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata richiamata per la doglianza di nullità processuale, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o violazione processuale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La decisione resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, quando risolva un medesimo problema interpretativo relativo a una clausola contrattuale di deroga del foro, può spiegare efficacia esterna vincolante anche in successivi giudizi tra le stesse parti, impedendo di rimettere nuovamente in discussione la portata della clausola.
- Quando l'interpretazione di una convenzione è già stata definita in modo conforme ai criteri legali di ermeneutica e senza vizi motivazionali, le censure che si limitano a proporre una diversa e più favorevole lettura del testo contrattuale sono inammissibilmente dirette a ottenere una nuova valutazione di merito.
- In presenza di un foro convenzionale esclusivo già interpretato come operante anche per i compensi professionali maturati in appello, la diversa articolazione degli incarichi o dei singoli crediti non è sufficiente a escluderne l'applicazione se la questione interpretativa è stata già coperta da una precedente statuizione vincolante.
- La doglianza di omessa valutazione di documenti è priva di decisività quando il contenuto dei documenti non può comunque sovvertire l'approdo interpretativo già consolidato sulla fonte negoziale che disciplina la competenza.
- Nel giudizio di legittimità sul regolamento di competenza, la contestazione della competenza territoriale deve confrontarsi con la clausola contrattuale e con l'eventuale precedente di cassazione che ne abbia già chiarito la portata, non potendo essere superata da richiami astratti al foro generale o facoltativo.
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