Cassazione Penale, Ordinanza n. 01177/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna sostanziale per il reato contestato è rimasta ferma, con solo parziale riforma in punto di pena già intervenuta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando parzialmente la pena, aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti, contestato in forma continuata. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis, 65 e 69 c.p.; lamentata illegalità della pena per avere la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche nella misura minima e non massima; carenza e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto che tali censure riproducessero profili già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di appello e che la determinazione della pena rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non per arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
richiamato quale disciplina della continuazione nel capo d'imputazione e nella conferma della condanna
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato e confermato
richiamato nel motivo di ricorso sulle attenuanti generiche e sulla loro misura
richiamato nel motivo di ricorso in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio
richiamato nel motivo di ricorso in tema di bilanciamento tra circostanze
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in modo adeguato e non illogico dal giudice di merito.
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Il solo dissenso difensivo sulla misura del trattamento sanzionatorio non integra di per sé un vizio denunciabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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