Cassazione Civile, Ordinanza n. 12475/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia riguarda l’occupazione di una porzione di immobile sito in Latina. I proprietari avevano agito sostenendo che l’occupante fosse comodatario del bene e chiedendo la cessazione del comodato e il rilascio dell’appartamento al primo piano. L’occupante aveva contestato l’esistenza stessa del comodato, affermando di aver realizzato a proprie spese il manufatto e di averne sempre avuto disponibilità; in via riconvenzionale aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione e, in subordine, un indennizzo per materiali e mano d’opera impiegati nella costruzione. In appello i proprietari avevano ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva ritenuto cessato il comodato e disposto il rilascio, rigettando l’indennizzo. Con il ricorso per cassazione l’occupante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342-434 c.p.c. e vizio di motivazione per l’asserita genericità/ammissibilità dell’appello e per una motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c. in tema di improcedibilità/inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione e della domanda di indennizzo; 3) violazione dell’art. 1803 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la stessa configurabilità del comodato e la prova della consegna del bene; 4) motivazione apparente o perplessa per la mancata valutazione delle risultanze istruttorie; 5) violazione dell’art. 1810 c.c., sostenendo che non potesse disporsi il rilascio senza allegazione e prova della necessità di utilizzazione del bene da parte dei comodanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i motivi primo, terzo, quarto e quinto, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di appello avesse affermato l’esistenza del comodato e disposto il rilascio sulla base di presunzioni e illazioni non adeguatamente ancorate al materiale istruttorio e non adeguatamente esplicitate in motivazione; inoltre ha rilevato che, in tema di comodato immobiliare, il rilascio immediato non poteva essere disposto senza che risultasse allegata e provata la necessità di utilizzazione dell’immobile da parte dei comodanti, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo relativo all’usucapione e all’indennizzo è rimasto assorbito. Non è stata disposta la rifusione dell’ulteriore contributo unificato per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
sono invocati per censurare la ritenuta ammissibilità dell’appello e la sufficienza dei motivi di gravame; la Corte rileva che la motivazione d’appello non era adeguatamente specifica rispetto alle censure e al materiale istruttorio
richiamato per denunciare una motivazione solo apparente; la Corte valorizza il requisito minimo di intelligibilità e coerenza della decisione
richiamato in relazione alla dedotta improcedibilità/inammissibilità della domanda riconvenzionale nel rito del lavoro, ma il motivo è assorbito
norma sul comodato; la Corte evidenzia che la sussistenza del comodato non può essere affermata senza adeguata dimostrazione dei suoi presupposti, in particolare della consegna e dei fatti indiziari
consente il comodato senza termine, ma la Corte ribadisce che, per l’immobile, il rilascio non può essere imposto senza allegazione e prova della necessità del comodante
richiamato rispetto alla domanda di indennizzo per materiali e mano d’opera impiegati nella costruzione dell’opera
richiamato per affermare l’ammissibilità, in astratto, di figure atipiche di comodato meritevoli di tutela
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non opera l’ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile quando l’affermazione del fatto decisivo sia sorretta da illazioni o da presunzioni non esplicitate nei loro elementi indiziari, in modo da non consentire il controllo sulla coerenza logico-giuridica della decisione.
- La prova del comodato non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve indicare i fatti certi dai quali desumere la consegna del bene e gli ulteriori presupposti del rapporto, non potendo introdurre in motivazione una ricostruzione fattuale estranea agli atti e non oggetto di difesa delle parti.
- In materia di comodato di immobile, il rilascio su richiesta del comodante non può essere disposto senza verificare e dare conto della necessità di utilizzazione del bene da parte del comodante stesso, ove tale requisito sia richiesto dalla configurazione concreta del rapporto dedotta in giudizio.
- La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, ma deve essere compiuta secondo criteri di razionalità, completezza e coerenza, con esplicitazione delle ragioni per cui alcuni elementi istruttori sono ritenuti attendibili e altri disattesi.
- Quando un motivo di ricorso è fondato e determina la cassazione della decisione su un capo logicamente pregiudiziale, le ulteriori censure possono restare assorbite.
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