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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32534/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente di banca, assunto da lungo tempo e poi inquadrato con qualifica QD2 presso la banca resistente, che aveva ottenuto in primo grado un risarcimento per danno da demansionamento. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo non adeguatamente allegato e provato il pregiudizio professionale e non patrimoniale derivante dalla dequalificazione, nonché la sua concreta incidenza su professionalità, immagine e dignità del lavoratore, e ha quindi rigettato la domanda, disponendo anche la restituzione delle somme percepite. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/inesistente della sentenza d'appello ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso il danno solo sulla base del ricorso introduttivo senza considerare l'istruttoria svolta; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato gli accertamenti di primo grado sul demansionamento e sulla perdita di professionalità, nonché il percorso presuntivo utilizzato dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: il giudice di merito aveva applicato correttamente il principio secondo cui il danno da demansionamento non è automatico e richiede una specifica allegazione e prova, sia del pregiudizio non patrimoniale sia del nesso causale con l'inadempimento datoriale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma sollecitava una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile il percorso argomentativo e applica principi giuridici pertinenti alla fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il motivo invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma nel caso concreto non è stato accolto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera diversa lettura delle prove o per l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il danno non patrimoniale da demansionamento e il nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La parte che deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5, deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiede il deposito degli atti e documenti necessari a supporto della censura di omesso esame del fatto storico.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno da demansionamento o dequalificazione non è in re ipsa: il lavoratore deve allegare specificamente il pregiudizio subito e dimostrarne l'effettiva incidenza sulla propria sfera professionale e personale.
  • Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento non basta provare la mera illegittimità della condotta datoriale o la sua potenzialità lesiva; occorre provare anche il nesso causale tra inadempimento e danno.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente se il giudice espone le ragioni della decisione e applica i corretti principi di diritto, anche se non confuta analiticamente ogni elemento istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio o la richiesta di una lettura alternativa delle risultanze di causa.
  • Chi deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare in modo rigoroso il fatto storico omesso, il dato da cui emerge, la sua discussione tra le parti e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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