Cassazione Civile, Ordinanza n. 25678/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale avviata nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. Sulla base del processo verbale di constatazione e di ulteriori indagini finanziarie, l'Ufficio emetteva nei confronti del socio diversi avvisi di accertamento IRPEF e addizionali per più annualità, nonché una cartella di pagamento per un'annualità precedente. Il contribuente impugnava gli atti sostenendo, da un lato, che gli accertamenti nei suoi confronti non potessero reggersi in assenza di preventiva notifica dell'accertamento alla società estinta e, dall'altro, che gli avvisi fossero nulli perché sottoscritti da dirigente decaduto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. In cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la mancata notifica dell'accertamento alla società; 2) illegittimità degli avvisi per la sottoscrizione da parte di dirigente asseritamente decaduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, atteneva in realtà a un preteso vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità degli atti, non deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque infondata, poiché l'accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello societario. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la questione relativa alla sottoscrizione degli avvisi da parte di dirigente decaduto non era stata proposta nei precedenti gradi di merito ed era comunque diretta contro gli atti impositivi e non contro la sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato/dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di eccezioni processuali o ragioni di illegittimità dell'atto.
La doglianza, se riferita alla mancata pronuncia su un motivo, avrebbe dovuto essere veicolata come omessa pronuncia e non come omesso esame di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di merito.
Richiamato in relazione all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La Corte ne evidenzia l'irrilevanza nel caso concreto, in presenza dell'autonomia della pretesa tributaria verso il socio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Richiamati nel precedente della Corte costituzionale n. 37/2015 in tema di illegittimità della disciplina sugli incarichi dirigenziali a termine.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti del socio per maggiori redditi di capitale è autonomo rispetto all'accertamento societario: quest'ultimo costituisce un presupposto fattuale, ma non una condizione necessaria dell'azione fiscale verso il socio.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società opera nei rapporti con il socio, salvo prova contraria di mancata distribuzione, accantonamento o reinvestimento degli utili; il socio può anche contestare la stessa esistenza degli utili in nero.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare l'omessa considerazione di questioni di diritto o di eccezioni processuali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Una censura relativa alla sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di dirigente decaduto, se non proposta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- In cassazione occorre indirizzare la doglianza contro la sentenza impugnata e non direttamente contro l'atto amministrativo o tributario oggetto del giudizio.
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