Cassazione Penale, Sentenza n. 33883/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era indagato, in concorso, per l’omicidio di una persona uccisa con un agguato a Scisciano il 17 dicembre 2025, nonché per detenzione e porto di arma comune da sparo, con l’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. La ricostruzione accusatoria attribuiva al ricorrente un apporto preparatorio e successivo all’omicidio: avrebbe contribuito a procurare la motocicletta usata dagli esecutori, si sarebbe interessato all’acquisto dei telefoni da impiegare, si sarebbe reso disponibile a fornire indumenti per camuffare uno degli esecutori e, dopo il fatto, si sarebbe recato sul luogo su richiesta del fratello per verificare l’accaduto. Con un unico motivo, articolato in più punti, la difesa ha dedotto violazione dell’art. 273 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che le intercettazioni richiamate dal Tribunale dimostrassero invece che il ricorrente si era tirato indietro, aveva manifestato la volontà di non essere coinvolto e non aveva fornito la tuta richiesta; inoltre, la visita sul luogo dopo il delitto sarebbe stata occasionale e accompagnata da inconsapevolezza. Da tali elementi la difesa ha invocato l’assenza di partecipazione e, al più, la configurabilità di una connivenza non punibile. Ha anche sostenuto che il quadro indiziario cautelare dovesse consentire una prognosi di condanna e che, in presenza di interpretazioni alternative, dovesse preferirsi quella favorevole all’indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulle intercettazioni proponevano una diversa interpretazione del loro significato e della ricostruzione fattuale, senza indicare una riproduzione difforme del contenuto delle conversazioni, decisiva e incontestabile: tale rilettura è preclusa in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione o un effettivo travisamento del dato comunicativo. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la parte residua del motivo: il Tribunale aveva motivato in modo adeguato sul contributo consapevole del ricorrente nella fase ideativa e preparatoria e sul suo apporto successivo, ritenuto idoneo ad agevolare il delitto e incompatibile con una mera assistenza passiva. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La custodia cautelare confermata dal Tribunale del riesame resta ferma.
Norme richiamate
In base alla ricostruzione fattuale indicata, di cui si è dato conto in narrativa, l'ordinanza impugnata argomenta in modo francamente ineccepibile - onde la manifesta infondatezza del ricorso nella sua parte residuale - sugli estremi del pieno concorso dell'indagato nella fase ideativa e preparatoria dell'omicidio, oltre che sul contributo da lui offerto nei momenti immediatamente successivi alla consumazione, retrospettivamente rivelatore di una compartecipazione piena, di ordine psichico e materiale, ben oltre i confini della connivenza non punibile.
La Corte ritiene adeguata, ai fini della valutazione cautelare, la motivazione del Tribunale sul contributo consapevole e materiale dell’indagato, ricavato dagli elementi indiziari e incompatibile con la sola connivenza.
La sentenza menziona la norma quale aggravante contestata, ma non ne riporta un passaggio applicativo o interpretativo autonomo.
La norma è indicata come fondamento dell’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione contestate; la Corte non sviluppa uno specifico principio interpretativo su di essa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La sentenza dispone che la cancelleria provveda all’adempimento previsto dalla norma; non ne espone ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Una diversa lettura del significato di un’intercettazione può essere prospettata in sede di legittimità solo in presenza di un effettivo travisamento del dato comunicativo: il giudice deve averne riportato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità deve essere decisiva e incontestabile. La mera proposta di un’interpretazione alternativa non basta.
- La connivenza non punibile consiste in una condotta meramente passiva e inerte, priva di capacità causale rispetto alla commissione del reato, pur nella consapevolezza che esso sia in corso o venga commesso.
- È compatibile con il concorso nel reato un apporto consapevole all’azione altrui che, anche senza realizzare direttamente il fatto, sia concretamente idoneo ad agevolarne il compimento, offrendo agli esecutori maggiore sicurezza o una collaborazione sulla quale possano fare affidamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33856/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33860/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2026 del 18/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →