Cassazione Civile, Ordinanza n. 11007/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un brevetto per invenzione industriale relativo a un procedimento per la realizzazione di un pannello ornamentale. Il titolare del brevetto aveva prima collaborato con una società per testare il prodotto e poi, con contratto di licenza, le aveva concesso per due anni il diritto di produrre e commercializzare i pannelli, trasferendo anche il know how, con obbligo di non divulgazione e pagamento di royalties calcolate su fatturato e vendite di laboratorio. Il titolare chiese la verifica della contabilità, il pagamento delle royalties e delle penali, oltre al risarcimento dei danni per la asserita prosecuzione della produzione e commercializzazione del prodotto dopo la scadenza della licenza. La società convenuta chiese in via riconvenzionale la nullità del brevetto per carenza di descrizione, violazione del principio di unicità, difetto di novità e di capacità inventiva, oltre alla ripetizione di quanto versato a titolo di royalties. Il Tribunale dichiarò nullo il brevetto e rigettò le domande dell'attore; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse sei motivi: violazione degli artt. 51, 52 e 46 c.p.i. per insufficienza della descrizione e difetto di novità, mancato esame di un fatto decisivo e asserita contraddittorietà della consulenza tecnica, violazione dell'obbligo di astensione del giudice relatore ex art. 51 c.p.c., e difetto di motivazione ex art. 111 Cost. sul rapporto tra insufficienza descrittiva ed effettiva realizzazione industriale del brevetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non pertinenti i primi quattro motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sulla nullità del brevetto per insufficiente descrizione e difetto di novità, in adesione alla consulenza tecnica. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, affermando che la precedente attività del giudice relatore si era limitata alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, atto istruttorio privo di efficacia decisoria e quindi inidoneo a integrare causa di astensione obbligatoria. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: l'uso del brevetto da parte della società non dimostrava di per sé la sufficienza della descrizione, requisito autonomo di validità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per quanto emerge dal dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La novità del brevetto va verificata rispetto alle singole anteriorità; il tema è richiamato dal ricorrente ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché non attacca correttamente la ratio decidendi.
La descrizione del brevetto deve essere sufficiente per l'esperto del ramo; la sua insufficienza è autonoma causa di invalidità e non può essere colmata ex post.
La descrizione deve essere chiara e completa, tale da consentire al tecnico del settore di riprodurre il trovato senza integrazioni postume.
Le istanze di riformulazione o limitazione del brevetto devono essere proposte al giudice secondo le forme previste; non possono essere introdotte in modo irrituale in appello.
Richiamato dalla convenuta nella domanda riconvenzionale di nullità per violazione del principio di unicità del brevetto.
L'obbligo di astensione opera se il giudice ha partecipato alla decisione di merito in un precedente grado; non basta aver compiuto un atto istruttorio come la nomina del CTU.
art. 111, c. 6, Cost.
La motivazione è sufficiente quando spiega perché l'utilizzo del brevetto non prova da solo la sufficienza della descrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
Domandato dalla convenuta quale eventuale base per un rimborso, ma la domanda è stata rigettata in primo grado; la norma è solo menzionata nei fatti.
Massime di principio
- In materia di brevetti, la sufficienza della descrizione deve essere valutata in funzione della possibilità, per una persona esperta del ramo, di riprodurre il trovato sulla base del contenuto del brevetto; il difetto di descrizione integra una causa autonoma di nullità e non può essere sanato successivamente dalle parti o dal consulente.
- La verifica della novità va compiuta confrontando l'invenzione con ciascuna anteriorità, senza combinare tra loro documenti anteriori distinti per costruire retrospettivamente il contenuto del trovato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale tecnico-probatorio o della consulenza d'ufficio quando la sentenza di merito ha già reso una motivazione congrua e non apparente.
- L'adesione del giudice di merito alla consulenza tecnica d'ufficio costituisce motivazione sufficiente, purché la decisione dia conto delle ragioni logiche che sostengono il richiamo all'elaborato peritale.
- L'obbligo di astensione del giudice per precedente partecipazione al giudizio presuppone una precedente decisione di merito; non è sufficiente la mera adozione di atti istruttori o ordinatori privi di contenuto decisorio.
- L'effettivo utilizzo industriale o commerciale del brevetto da parte del licenziatario non dimostra, da solo, la sufficienza della descrizione, perché tale requisito deve risultare già dal testo brevettuale e non da conoscenze esterne o chiarimenti successivi.
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