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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17471/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un atto, stipulato dal ricorrente in qualità di notaio, con cui era stata formalizzata la risoluzione di un trust immobiliare istituito per soddisfare esigenze di un soggetto beneficiario. Il ricorrente aveva impugnato l'atto impositivo; il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione il notaio ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge per non avere la CTR considerato che la risoluzione del trust aveva efficacia ex tunc e che la retrocessione dei beni era solo un effetto automatico della cessazione del trust, privo di autonoma rilevanza impositiva; 2) nullità della sentenza per omessa e/o errata valutazione degli elementi istruttori relativi ai reali intenti delle parti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice regionale ritenuto non dimostrati l'originario contratto traslativo al trustee e gli effettivi intenti perseguiti dalle parti. Nella memoria difensiva il ricorrente ha inoltre invocato il giudicato favorevole formatosi in un separato giudizio promosso da altri coobbligati sul medesimo avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto correttamente invocabile, nel giudizio promosso dal contribuente, il giudicato favorevole formatosi in favore di altri coobbligati sul medesimo avviso di liquidazione, richiamando l'art. 1306 c.c. e il principio per cui il giudicato favorevole reso tra il creditore e uno dei debitori solidali può essere opposto dagli altri debitori non parti del giudizio, salvo ragioni personali. Ha inoltre osservato che il processo tributario ha natura costitutiva e mira all'annullamento di atti autoritativi, sicché l'annullamento o la rettifica dell'unico atto impositivo posto a base della pretesa deve esplicare effetti verso tutti i coobbligati cui l'atto sia stato notificato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate, poiché il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006

    richiamato dal ricorrente quale norma impositiva in tema di imposta di donazione, ipotecaria e catastale, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella parte decisoria riportata

  • art. 28 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge, senza specifica elaborazione nel dispositivo o nella ratio decisoria riportata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di nullità della sentenza per omessa/errata valutazione istruttoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dall'effetto del giudicato favorevole dei coobbligati

  • art. 1306 c.c.

    "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori"

    la Corte lo applica al giudizio tributario per consentire al coobbligato non parte del precedente processo di opporre all'Amministrazione il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, salvo ragioni personali

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato che non abbia partecipato al giudizio definito favorevolmente da un altro condebitore può opporre all'Amministrazione il giudicato esterno favorevole formatosi sul medesimo atto impositivo, purché la decisione non sia fondata su ragioni personali del solo litigante.
  • L'effetto favorevole del giudicato formatosi su uno dei coobbligati può essere fatto valere anche se sopravviene nelle more del giudizio di legittimità, dovendosi verificare la sussistenza della condizione del diritto al momento della decisione.
  • Nel processo tributario, quando la pretesa si fonda su un unico atto impositivo notificato a più coobbligati, l'annullamento dell'atto ottenuto da uno dei destinatari esplica effetti nei confronti degli altri destinatari non coperti da un giudicato loro direttamente opponibile.
  • Quando la causa è decisa sulla base di un giudicato esterno che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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