Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10846/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un precetto notificato da un istituto di credito per Euro 700.000, fondato su un atto pubblico del 6 ottobre 2010 denominato "consenso ad iscrizione ipotecaria". La parte debitrice ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che quell’atto non costituisse titolo esecutivo: secondo la sua tesi, si trattava di una mera dichiarazione ricognitiva o promessa unilaterale, funzionale soltanto alla costituzione dell’ipoteca, senza assunzione di un’obbligazione autonoma o solidale e senza espromissione o accollo del debito di una società terza. Il tribunale ha respinto l’opposizione e la corte d’appello ha confermato, qualificando l’atto come assunzione, almeno parziale, del debito altrui con effetti obbligatori. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1272 c.c., per asserito errore di sussunzione, poiché l’atto sarebbe stato solo ricognitivo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1361 e 1362 c.c., per avere la corte territoriale ricostruito la volontà negoziale in modo non corretto, senza individuare elementi testuali idonei a integrare l’espromissione e senza coordinare logicamente le clausole dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non denunciassero un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione della norma, ma mirassero soltanto a contrapporre una lettura alternativa dell’atto notarile a quella accolta dai giudici di merito. In particolare, ha osservato che la corte d’appello aveva già individuato nel testo negoziale elementi sufficienti a ritenere assunta l’obbligazione debitoria, con lettura unitaria delle clausole e richiamo anche alla scrittura privata precedente del 30 settembre 2010. La censura si risolveva quindi nella richiesta di una diversa interpretazione del documento, operazione non consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia svolto un accertamento di fatto non implausibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l’indefensio delle intimate; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Norma posta a fondamento dell’opposizione all’esecuzione proposta per contestare il diritto della controparte di procedere esecutivamente.

  • art. 1272 c.c.

    Invocato per escludere o affermare la configurabilità di espromissione; la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se mira solo a opporre una diversa lettura del negozio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1361 c.c.

    Richiamato insieme ai criteri ermeneutici contrattuali per contestare la ricostruzione della volontà negoziale operata dalla corte d’appello.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione del contratto; la Corte rileva che il ricorso non indica una specifica violazione del criterio ermeneutico, ma propone una lettura alternativa del testo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale della decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di norme sull’interpretazione del contratto non è ammissibile quando si risolva nella sola contrapposizione tra la lettura del testo negoziale proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito.
  • L’accertamento della volontà negoziale compiuto dal giudice di merito, se fondato su una lettura unitaria delle clausole e non implausibile, costituisce tipico apprezzamento di fatto sottratto al riesame in cassazione.
  • Per dedurre correttamente un vizio di sussunzione o di violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare in modo specifico quale criterio sia stato disapplicato o violato, non essendo sufficiente affermare che l’atto debba essere interpretato diversamente.
  • La qualificazione di un atto come assunzione del debito altrui o come mera dichiarazione ricognitiva dipende dal contenuto complessivo del negozio e non da singole espressioni isolate lette atomisticamente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniAccollo ed espromissioneMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.