Cassazione Civile, Ordinanza n. 31204/2025 del 30/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da contratti di collaborazione a progetto stipulati nel 2005 per attività di lavorazione e notifica di cartelle di pagamento e altri atti esattoriali. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo indicato e il pagamento delle differenze retributive, oltre a tredicesima e TFR. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, qualificando il rapporto come subordinato; la Corte d'appello aveva confermato, rigettando l'appello del consorzio. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendo che il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso per inerzia del lavoratore; 2) violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il progetto fosse valido perché non doveva essere estraneo all'attività d'impresa e che fosse sufficiente la previsione ex ante di un risultato; 3) violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando l'automatismo della conversione in rapporto subordinato e rivendicando la natura relativa della presunzione; 4) omesso esame di fatti decisivi sull'inquadramento nel III livello e sul parametro di 40 ore settimanali, lamentando che l'attività fosse limitata alla mera consegna e che mancasse prova dell'orario effettivamente osservato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito, che aveva rilevato la mancanza di domanda di prosecuzione del rapporto e la cessazione del rapporto per scadenza del termine; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il contratto a progetto richiede uno specifico progetto/programma/fase, autonomamente gestito e orientato a un risultato distinto e individuabile, e che in mancanza di tale specificità opera la conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la doppia conforme e perché mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese.
La decisione
La Corte ha confermato integralmente la decisione di merito: il rapporto era da qualificare come lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo contestato; il progetto contrattuale era privo della necessaria specificità e coincideva con l'ordinaria attività aziendale; la conseguenza era la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003. Tutti i motivi di ricorso sono stati respinti o dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura sul mutuo consenso è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione di merito; la Corte d'appello aveva valorizzato l'assenza di una domanda di prosecuzione del rapporto e la cessazione del rapporto per scadenza del termine.
artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003
Il contratto a progetto è legittimo solo se l'attività è riconducibile a uno o più progetti o programmi specifici o fasi di essi, determinati ex ante, specificamente individuati e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato.
In caso di collaborazione coordinata e continuativa priva dell'individuazione di uno specifico progetto, programma o fase, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza accertamento della concreta modalità di svolgimento.
art. 24 Cost.
La Corte ha escluso che la disciplina sulla conversione automatica del rapporto presenti profili di incostituzionalità lesivi del diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza già consolidata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge sollevate nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una diversa valutazione del merito già esaminato dai giudici di merito.
art. 360, comma quarto, c.p.c.
La censura sul quarto motivo è stata dichiarata inammissibile anche per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata anche mediante rinvio alla motivazione precedente, senza necessità di ulteriore approfondimento.
Massime di principio
- Nel lavoro a progetto, la validità del contratto dipende dalla presenza di uno specifico progetto, programma o fase, individuato ex ante con un contenuto caratterizzante e un risultato definito, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o dell'ordinaria attività d'impresa.
- Il progetto può anche inserirsi nell'attività ordinaria del datore, ma deve restare concretamente distinguibile, dettagliato e finalizzato a un risultato autonomamente gestito dal collaboratore; in difetto di tale specificità il rapporto non resta parasubordinato.
- Quando manchi l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, la conversione in rapporto subordinato opera automaticamente sin dalla costituzione del rapporto, senza accertare in concreto se la prestazione sia stata resa con modalità autonome o subordinate.
- In sede di legittimità, non è ammissibile trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o degli apprezzamenti di merito già compiuti dai giudici di primo e secondo grado.
- Il motivo sul mutuo consenso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare, con il diverso fondamento della decisione di merito sulla cessazione del rapporto per scadenza del termine.
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