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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16220/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

La società utilizzatrice di due contratti di leasing finanziario stipulati nel 2008, insieme al fideiussore, aveva chiesto in primo grado e in appello l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di mora pattuiti nei contratti, con conseguente nullità dei contratti o, in subordine, la nullità parziale delle clausole e la sostituzione del tasso illegittimo con quello sostitutivo ex art. 117 T.U.B. In Cassazione ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova del pagamento di interessi moratori, non considerando documenti prodotti e non disponendo una consulenza tecnica contabile; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 1 d.l. 394/2000, sostenendo che la rilevata usurarietà degli interessi moratori dovesse travolgere l'intero assetto degli interessi contrattuali, con gratuità del leasing e restituzione di tutti gli interessi corrisposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte del primo motivo diretta a censurare la sufficienza della motivazione, perché il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. è solo quello che integra una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sul preteso omesso esame dei documenti, osservando che la Corte territoriale aveva comunque spiegato che non era stata allegata in modo specifico la corresponsione di interessi moratori e che i documenti prodotti non provavano tale pagamento. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che, anche ove gli interessi moratori fossero usurari, ciò non comporta automaticamente la nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi né la gratuità del leasing, trattandosi di clausole ontologicamente e funzionalmente distinte. È stato inoltre disposto il pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non il mero difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 1815 c.c.

    La Corte esclude che la sanzione di gratuità del rapporto operi automaticamente in relazione agli interessi corrispettivi quando sia contestata solo l'usurarietà degli interessi moratori; la nullità del patto usurario non travolge per automatismo le distinte clausole degli interessi corrispettivi.

  • art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di usura originaria; la Corte, in adesione all'orientamento delle Sezioni Unite, ne esclude l'uso per affermare la gratuità integrale del leasing in presenza di soli interessi moratori usurari.

  • art. 1224 c.c.

    In caso di usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace e si applica la regola generale del risarcimento del danno da mora, commisurato alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti come tasso sostitutivo da applicare in tesi di nullità parziale; la sentenza non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Citiato dai ricorrenti per la produzione documentale richiamata a sostegno della prova del pagamento di interessi moratori.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La censura per omesso esame di documenti è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque considerato il materiale istruttorio e abbia escluso, con motivazione coerente, che esso provi il fatto decisivo allegato.
  • Ai fini dell'usura, gli interessi moratori e quelli corrispettivi hanno natura e funzione diverse: l'eventuale usurarietà dei primi non determina automaticamente la nullità o inefficacia delle clausole relative ai secondi.
  • In presenza di interessi moratori usurari, la conseguenza non è la gratuità integrale del rapporto, ma l'inefficacia del patto relativo ai moratori e l'applicazione della disciplina generale del ritardo nell'adempimento.
  • Per affermare la nullità/usurarietà rilevante ai fini sanzionatori non basta richiamare in astratto il superamento del tasso soglia: occorre verificare in concreto quale componente di interessi sia stata pattuita e quale sia stata effettivamente applicata o corrisposta.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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