Cassazione Penale, Sentenza n. 39272/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna che riguardavano sia il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) sia reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e altri). Il giudice dell'esecuzione di Udine rigettava l'istanza ritenendo che mancasse l'unicità del disegno criminoso: argomentava una diversa composizione soggettiva dei sodalizi, una non piena coincidenza temporale e la circostanza che lo spaccio/traffico di stupefacenti non fosse elemento caratterizzante esclusivo delle diverse compagini, escludendo così la prova dell'anticipata e unitaria ideazione dei reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine, in diversa composizione, perche' svolga una specifica e adeguata istruttoria sulla natura dei due sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità temporale e organizzativa, al fine di verificare se sussistesse l'unicità del disegno criminoso (ossia l'anticipata ideazione, almeno in linea generale, dei reati successivi al momento dell'adesione). La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza sulla nozione di continuazione: non è sufficiente la mera abitualità o omogeneità tipologica; occorrono indicatori esteriori significativi (contesto unitario, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, compartecipazione di soggetti, ruolo dell'imputato, elementi probatori comuni come sequestri e corrispondenze) e la valutazione deve essere motivata in modo congruo.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento della continuazione tra pene/sentenze; consente l'istanza di ricostituzione del vincolo della continuazione in sede esecutiva.
Rileva come reato associativo di stampo mafioso; la sentenza di condanna per questo reato è centrale per valutare se il traffico di stupefacenti fosse parte del programma operativo del clan.
Regola i delitti relativi agli stupefacenti (traffico, importazione, ecc.); i reati di stupefacenti sono stati valutati rispetto alla loro riconducibilità al programma della associazione mafiosa.
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la relazione tra associazione per narcotraffico e associazione mafiosa ai fini della continuazione.
Norma citata in relazione all'unificazione delle pene e al cumulo delle condanne in precedenti provvedimenti.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (principi richiamati: Sez. U n. 28659/2017, Sez. 5 n. 20900/2021, e altre)
Principi consolidati sulla continuazione: l'unicità del disegno criminoso richiede prova, desumibile da indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, contiguità temporale, identità del bene giuridico, analogia del modus operandi, compartecipazione soggettiva), e non può limitarsi a mera reiterazione o generica tendenza a delinquere; per reati associativi è necessaria indagine specifica sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati associativi e reati fine (es. mafia e narcotraffico) serve prova di un 'disegno criminoso' anticipatamente ideato almeno in termini generali, non la mera ripetizione di atti delittuosi.
- La mancanza di coincidenza temporale o il mutamento della compagine sociale non escludono di per sé la continuazione: occorre valutare la contiguità temporale complessiva, la sovrapposizione operativa e la persistenza del programma criminoso.
- Elementi indiziari rilevanti includono: partecipazione di soggetti di rilievo in entrambe le compagini, vincoli di parentela o fiducia, uso degli stessi canali/porti/logistica, prove materiali comuni (telefonate, passaporti, appunti) e precedenti valutazioni di merito che riconoscono collegamenti operativi.
- Il giudice dell'esecuzione deve svolgere un'istruttoria specifica sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi quando si allega la continuazione: una decisione negativa priva di adeguata valutazione motivata può essere annullata.
- La semplice omogeneità tipologica dei reati (stesso titolo di reato) o l'abitualità a delinquere non sono sufficienti per la continuazione; è necessaria la dimostrazione logica, anche indiziaria, dell'unità progettuale.
- In presenza di precedenti sentenze di merito che hanno già collegato i reati (o riconosciuto il ruolo dell'imputato nello stesso programma criminoso), tali accertamenti assumono rilievo significativo e devono essere adeguatamente valutati dal giudice dell'esecuzione.
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