Cassazione Penale, Sentenza n. 7770/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del G.I.P. di Bergamo del 30/06/2023; il ricorrente chiedeva l'assoluzione piena dal capo A) (omessa ripetizione della denuncia di detenzione di armi a seguito di trasferimento) sostenendo: 1) che la ripetizione della denuncia sia dovuta solo se viene interrotto il porto per un "tempo apprezzabile"; 2) che il termine di 72 ore previsto per la denuncia non era ancora decorso al momento del controllo o, comunque, non si applicherebbe al ri-trasferimento di armi già denunciate. I fatti contestati riguardavano lo spostamento di più armi (elencate in sentenza) dal domicilio indicato in denuncia all'abitazione dei genitori a Rota d'Imagna e la mancata ripresentazione della denuncia di detenzione; era contestata anche omessa custodia delle armi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la normativa (art. 38 T.U.L.P.S., comma 5, come modificato dal d.lgs. 204/2010) impone la ripresentazione immediata della denuncia ogniqualvolta l'arma venga trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia, anche se il trasferimento avviene nella stessa circoscrizione territoriale. Il termine di 72 ore previsto dall'art. 38, primo comma, riguarda l'acquisizione della materiale disponibilità (prima denuncia) e non si applica alla ripetizione della denuncia per trasferimento: per le ripetizioni la denuncia deve essere effettuata immediatamente dopo il trasporto. La Corte ha inoltre ricostruito il regime sanzionatorio: dopo la modifica normativa del 2011 la violazione non è più punita dall'art. 221 R.d. n. 635 ma costituisce contravvenzione sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206). Per queste ragioni le censure difensive sono state ritenute infondate; ne consegue anche il rigetto della richiesta di restituzione delle armi confiscate. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58, comma 3
"In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato"
Norma storica che imponeva la ripetizione della denuncia in caso di trasferimento tra località; la Corte la utilizza per ricostruire il precedente obbligo e la ratio della tempestiva conoscibilità del luogo di detenzione delle armi.
D.lgs. 204/2010 (art. 3, comma 1, lett. e), punto b) - modifica art. 38 T.U.L.P.S.)
"la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia"
Estende l'obbligo di ripetizione della denuncia al trasferimento in un "luogo diverso" anche all'interno della stessa circoscrizione di competenza dell'ufficio di P.S.; impone obbligo di aggiornamento immediato del luogo di detenzione.
Art. 221 T.U.L.P.S. (richiamato)
eventuale norma sanzionatoria del regolamento
La Corte osserva che, dopo la modifica del 2011, la violazione dell'obbligo di ripetizione della denuncia non può più essere punita ai sensi dell'art. 221 del regolamento (R.d. n. 635).
norme sulla denuncia iniziale di detenzione di armi
Queste disposizioni sanzionano la mancata denuncia iniziale; la Corte distingue la maggiore gravità della mancata denuncia iniziale rispetto alla mancata ripetizione della denuncia dopo trasferimento.
Direttiva 2008/51/CE
"...affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento" (art.4 par.5) e prevede l'obbligo di comunicare alle autorità eventuali trasferimenti (art.7 par.4)
Il d.lgs. 204/2010 è normativa di attuazione della direttiva; la direttiva impone vincoli di tracciabilità e comunicazione dei trasferimenti ma non prescrive un inasprimento delle sanzioni per la mancata ripetizione della denuncia.
Art. 17 T.U.L.P.S.
"Le violazioni alle disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"
La Corte ritiene che l'omessa ripetizione della denuncia, non essendo sanzionata specificamente dalla nuova norma, integri una contravvenzione punibile ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S.
Codice penale, art. 240 e Legge 152/1975, art. 6 (richiamo sulla confisca)
richiami alla normativa sulla confisca obbligatoria delle armi
La giurisprudenza utilizzata dalla Corte afferma che l'omessa ripetizione della denuncia può comportare la confisca obbligatoria delle armi ai sensi delle norme penali e della legge 152/1975, in quanto si configura come detenzione di armi non denunciate o non correttamente rendicontate.
Massime di principio
- La ripetizione della denuncia di detenzione dell'arma è dovuta ogniqualvolta l'arma venga trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia, e l'obbligo sussiste anche se il trasferimento avviene nella stessa circoscrizione territoriale.
- Il termine di 72 ore previsto dall'art. 38, primo comma, si riferisce alla prima acquisizione della materiale disponibilità dell'arma (prima denuncia) e non al trasferimento di arma già denunciata: per i trasferimenti la denuncia deve essere fatta immediatamente dopo il trasporto.
- Dopo la modifica normativa del 2011 l'omessa ripetizione della denuncia non è più punita dall'art. 221 del regolamento ma costituisce contravvenzione sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S. (sanzioni meno gravi rispetto alla mancata denuncia iniziale).
- La mancata ripetizione della denuncia, oltre alla sanzione contravvenzionale, può avere conseguenze patrimoniali come la confisca delle armi, alla luce della giurisprudenza che la considera equivalente a detenzione non conforme alle denunce richieste.
- In casi pratici, per minimizzare rischi e sanzioni, il detentore deve comunicare immediatamente alle autorità competenti ogni trasferimento del luogo di detenzione delle armi e, quando pertinente, utilizzare le denunce di trasporto ex art. 34 T.U.L.P.S.
- Nella difesa contro contestazioni di omessa ripetizione della denuncia è debole l'argomento del decorso delle "72 ore"; più solido è dimostrare che non sussisteva un trasferimento in un "luogo diverso" rispetto a quello denunciato o che vi fosse una valida comunicazione preventiva alle autorità.
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