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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20717/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fornitrice)

La controversia

Un utente aveva convenuto in giudizio la società distributrice di energia elettrica deducendo che, in seguito alla stipula di un contratto di fornitura per l'abitazione, la tensione erogata era rimasta per anni al di sotto dei valori consentiti, nonostante le contestazioni; sosteneva di aver dovuto sostituire il sistema di riscaldamento previsto con una stufa a legna e chiedeva il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva riconosciuto sia un danno patrimoniale per l'acquisto e la posa di un termocamino, sia un danno non patrimoniale per i disagi patiti. La corte d'appello, invece, aveva escluso il danno patrimoniale per difetto di nesso causale diretto e immediato tra inadempimento ed esborso, e aveva escluso anche il danno non patrimoniale per mancata prova/allegazione di concreti pregiudizi. In cassazione il ricorrente ha denunciato: (1) violazione degli artt. 1223 e 1218 c.c. per l'esclusione del risarcimento patrimoniale; (2) violazione degli artt. 1227, 1223 e 2041 c.c. nonché degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe confuso il risarcimento con l'arricchimento senza causa; (3) violazione degli artt. 2059, 1218, 1559 c.c., art. 2 Cost., art. 1226 c.c. e art. 115 c.p.c. per il diniego del danno non patrimoniale; (4) violazione degli artt. 1550, 1570, 1667, 1668 e 1677 c.c. per non aver riconosciuto la ripetizione, almeno in parte, di quanto pagato in bolletta. La società resistente ha eccepito anche l'improcedibilità/tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo il ricorso tempestivamente notificato e depositato nei termini dell'art. 369 c.p.c. Sul merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e perché la corte d'appello aveva escluso il risarcimento patrimoniale per mancanza di prova del nesso causale diretto e immediato tra inadempimento ed esborso. Ha rigettato il secondo motivo osservando che il giudice di merito non aveva applicato l'art. 1227 c.c. né aveva fatto corretta applicazione di un'azione di arricchimento senza causa, ma aveva semplicemente escluso la risarcibilità ex art. 1223 c.c. per assenza di nesso causale. Ha rigettato il terzo motivo affermando che il danno non patrimoniale non può presumersi in re ipsa: incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare un effettivo pregiudizio concreto derivante dalla difficile vivibilità dell'abitazione, e nel caso concreto tale prova non era stata data. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi e non aveva specificamente dedotto né provato una domanda di risarcimento per vizi della cosa o una non corrispondenza tra bollette pagate ed energia effettivamente fruita. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato nei termini previsti, quindi l'eccezione di improcedibilità è stata respinta.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento è limitato al danno conseguenza che sia diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento; l'esborso per il termocamino non rientra se non causalmente collegato in modo diretto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità del debitore inadempiente, ma la censura non è stata accolta perché mancava il nesso causale tra inadempimento ed esborsi richiesti.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte ha chiarito che la decisione impugnata non aveva applicato questa norma, limitandosi a negare il risarcimento per difetto di nesso causale ex art. 1223 c.c.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione sull'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure formulate sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non è emerso un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale non è risarcibile senza allegazione e prova di un concreto pregiudizio non futile.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma non è emersa una specifica applicazione decisiva della norma nel ragionamento della Corte.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale a fondamento del danno non patrimoniale, ma la Corte ha richiesto comunque la prova concreta del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha escluso il presupposto stesso del danno risarcibile.

  • art. 1550 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla somministrazione, ma la Corte ha escluso la pertinenza della censura al caso concreto.

  • art. 1570 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare la pretesa nel caso di fornitura di energia elettrica.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la garanzia per vizi dell'opera non è stata ritenuta ritualmente invocata né applicabile al caso.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è stata ritenuta dedotta una domanda coerente con la disciplina dei vizi dell'appalto.

  • art. 1677 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è emersa una base per applicare la disciplina ai rapporti dedotti in causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1223 c.c. richiede che il pregiudizio sia conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento; spese sostenute per una scelta alternativa del creditore non sono automaticamente risarcibili se manca tale nesso causale.
  • L'azione di arricchimento senza causa non può essere confusa con il risarcimento contrattuale: se la domanda è respinta per difetto di nesso causale ex art. 1223 c.c., non vi è per ciò solo applicazione dell'art. 2041 c.c.
  • Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica o in re ipsa per il solo disagio subito in un'abitazione: occorre allegare e provare un effettivo pregiudizio concreto, serio e non meramente futile.
  • La liquidazione equitativa presuppone l'esistenza del danno risarcibile; se manca la prova del pregiudizio o del nesso causale, non può essere utilizzato il criterio equitativo per supplire al difetto del fatto costitutivo.
  • Le domande fondate su discipline speciali o analogie con altri tipi contrattuali devono essere specificamente dedotte e pertinenti al rapporto concretamente controverso; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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