Ordinanza n. 4083/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 31 gennaio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 19 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 733; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di correzione di un elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione d'esame nella parte relativa alla valutazione insufficiente del proprio elaborato, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione, contestando anche l'idoneità della valutazione meramente numerica. Nel presente provvedimento il Tribunale non esamina nel merito tali censure, ma rileva che la controversia dipende dall'applicazione delle stesse disposizioni normative già oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso giudizio, relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina applicabile all'esame di abilitazione forense per la sessione 2024.
La decisione
Il TAR dispone il contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria del giudizio. Rileva che le norme già sottoposte alla Corte costituzionale nel giudizio R.G. n. 1509/2025 devono essere applicate anche nella presente controversia, avente questione analoga. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, precisa che la sospensione impropria in senso lato deve essere adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo dopo aver verificato che le parti non intendano interloquire davanti alla Corte costituzionale. Assegna quindi alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sugli aspetti indicati e riserva la decisione alla scadenza del termine. Non viene ancora adottata la sospensione impropria né viene decisa la domanda di annullamento o la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione il cui differimento dell'entrata in vigore, riferito anche alla sessione 2024 dell'esame forense, è oggetto della questione di legittimità costituzionale richiamata dal Tribunale.
art. 1 L. 23 febbraio 2024, n. 18
Norma di conversione del decreto-legge contenente la disciplina oggetto della questione di costituzionalità.
art. 46 della legge 2012 n. 47
Norma la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate, secondo quanto riportato nell'ordinanza.
Indicato quale base normativa per la prospettata sospensione impropria del giudizio.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima di adottare la sospensione impropria in senso lato.
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per la sospensione del giudizio nel quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale rispetto al quale la questione relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame forense è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.
art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa dipende dall'applicazione delle medesime norme già sottoposte alla Corte costituzionale in un altro giudizio, il giudice può valutare la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., senza decidere immediatamente il merito.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.; alle parti deve essere consentito di esprimersi sulla sospensione e sulla possibilità di intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve verificare che le parti non chiedano di interloquire davanti alla Corte costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14230/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14231/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14232/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14233/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 300/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 301/2026 - Potenza, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →