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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26148/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello nei limiti in cui aveva riformato il primo grado sulla disciplina della luce e aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale sul risarcimento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto anche dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra due proprietari confinanti: una società lamentava infiltrazioni e macchie di umidità nei propri locali e chiedeva la rimozione di una fioriera collocata lungo il muro di confine, oltre alla rimozione di un vetro/pannello posto all’esterno di una finestra dell’immobile confinante, con richiesta di risarcimento del danno. In primo grado il giudice accoglieva la domanda principale e la riconvenzionale della controparte sulla regolarizzazione di una luce asseritamente irregolare. In appello la società censurava, tra l’altro, la possibilità concessa alla controparte di sostituire la rimozione della fioriera con opere isolanti, la quantificazione del danno e la disciplina della luce; la controparte si costituiva e, secondo la sentenza impugnata, formulava in comparsa conclusionale un appello incidentale sulla somma liquidata a titolo di risarcimento. La Corte d’appello riformava in parte la decisione: confermava la domanda riconvenzionale ma ordinava la regolarizzazione della luce invece della chiusura e la rimozione del vetro-pannello; dichiarava inammissibile l’appello incidentale per tardività. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la richiesta di ripristino/regolarizzazione della luce sarebbe stata nuova e che sulla statuizione di primo grado relativa alla chiusura della luce si sarebbe formato giudicato interno, non essendo stata impugnata dalla parte vittoriosa in primo grado; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 343 e 113 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale sul quantum risarcitorio era stato tempestivamente proposto nella comparsa di risposta e non nella comparsa conclusionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la parte vittoriosa in primo grado non era tenuta a impugnare un capo a lei favorevole e, comunque, la statuizione era stata devoluta dall’impugnazione principale della soccombente, sicché la Corte territoriale poteva riformarla applicando l’art. 902 c.c.; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, esaminato l’originale della comparsa di risposta, non risultava in essa alcuna proposizione di gravame incidentale, sicché correttamente la Corte d’appello ne aveva dichiarato l’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno sulla statuizione relativa alla luce, poiché il capo era stato devoluto dall’impugnazione della controparte soccombente.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 2909 c.c. nel motivo sulla pretesa formazione del giudicato interno, ma la Corte ne esclude la violazione per le ragioni indicate.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre che la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una domanda nuova; la Cassazione respinge il rilievo rilevando che la questione era comunque devoluta in appello.

  • art. 902 c.c.

    È indicato come base normativa della regolarizzazione della luce disposta dalla Corte d’appello in accoglimento dell’impugnazione principale.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la tempestività dell’appello incidentale; la Cassazione conferma invece l’inammissibilità, perché dagli atti non risultava un vero gravame incidentale nella comparsa di risposta.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo, ma la censura viene dichiarata inammissibile per mancanza, negli atti, dell’appello incidentale asseritamente proposto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La parte vittoriosa in primo grado non ha interesse né onere di impugnare un capo a sé favorevole; l’eventuale riforma di quel capo può discendere dall’impugnazione proposta dalla parte soccombente, senza che si formi giudicato interno su quella statuizione.
  • La deduzione di una "domanda nuova" o di un vizio di ultrapetizione non può essere accolta quando la questione sia comunque devoluta al giudice d’appello dall’impugnazione principale e la statuizione censurata costituisca esercizio del potere di riforma della decisione impugnata.
  • L’appello incidentale deve risultare effettivamente proposto nell’atto di costituzione previsto dalla legge; se dall’originale depositato in atti non emerge alcun gravame incidentale, la richiesta di riforma della sentenza è correttamente dichiarata inammissibile.
  • In sede di legittimità, quando la valutazione della censura richiede il controllo dell’originale di un atto processuale presente nel fascicolo di merito, la verifica dell’effettivo contenuto dell’atto è decisiva e prevale su eventuali versioni difformi circolanti tra gli atti disponibili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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